CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2019, n. 17135
Pensione di vecchiaia anticipata – Accesso – Maturazione del diritto – Applicazione del meccanismo delle “finestre”
Rilevato
– che con sentenza del 03.01.2017, la Corte d’Appello di Torino in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da F.L. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge nr. 503/1992, senza la dilazione conseguente all’applicazione del meccanismo delle “finestre” per il concreto accesso alla pensione di cui all’art. 12, comma 1 D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
– che la decisione Corte territoriale ha accolto un’interpretazione della normativa in questione in termini tali da identificare la volontà del legislatore nel senso dell’applicazione del meccanismo delle c.d. “finestre” a tutte le tipologie di pensioni, a prescindere dal requisito dell’età previsto per la maturazione del diritto alla prestazione;
– che per la Cassazione ricorre la F. affidando l’impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che l’INPS controricorrente ha presentato memoria;
Considerato
– che con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6 della Legge nr. 243/2004, dell’art. 1, comma 5 della Legge nr. 247/2007, come novellato dall’art. 12 d.l. nr. 78/2010, conv. in legge nr. 122/2010 in relazione all’art. 1, comma 8 d.lgs. 503/92, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale circa la ritenuta applicabilità, anche alle pensioni di vecchiaia, del meccanismo delle cd. “finestre”;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.l. nr. 201/2011 conv. in legge nr. 214/2011, la ricorrente ribadisce la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale sostenendo che il mancato esplicito riferimento alle pensioni anticipate nel testo dell’art. 24 d.l. nr. 201/2011 debba leggersi nel senso della esclusione di tali pensioni dall’applicazione del meccanismo delle “finestre”;
– che nel terzo motivo la ricorrente, con riferimento all’ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta l’interpretazione accolta dalla corte territoriale con riferimento alla norma di cui all’art. 12, comma 1 D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, ribadisce la già proposta eccezione di incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. che assume non essere stata esaminata dalla Corte territoriale cui per tale motivo imputa un error in procedendo ;
– che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati;
– che va innanzitutto ricordato come l’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 stabilisca: «1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 10 gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (periodo introdotto dall’art. 18, comma 22-ter, legge n. 111 del 2011). 3….( omissis) 4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (lettera così modificata dall’art. 1, comma 37, lettera a), legge n. 220 del 2010); b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
– che, pertanto, stando alla formulazione letterale, la norma va interpretata nel senso che nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall’art. 1 del d.lgs. 503/1992 in relazione allo stesso settore privato, normativa quest’ultima che, com’è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini;
– che d’altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’ 80 %, avendo questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta «una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla legge 222/1984»;
– che la tesi qui sostenuta in merito al significato inclusivo dell’espressione “alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”, è pure confermata dal raffronto con l’analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall’art. 1 comma 5 della legge 247/2007 la quale prevedeva appunto uno slittamento dell’accesso “per i soggetti che accedono…al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti”. Il fatto che in questo caso, l’espressione utilizzata nella legge 247/2007 fosse tale da ricomprendere – pacificamente – tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate, spettanti agli invalidi all’ 80 %; e che sussista una evidente similitudine con l’espressione utilizzata dal d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (il riferimento ai requisiti prima è divenuto poi all’età, ma sempre in quanto previsti “dagli specifici ordinamenti”), conferma che quest’ultima normativa abbia inteso fare rinvio a tutte le norme, anche speciali, dettate in materia di accesso alle pensioni di vecchiaia;
– che, del resto, se alla formula utilizzata dal legislatore (età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi) non venisse assegnato un valore residuale rispetto alle ipotesi prima specificamente individuate nella stessa disposizione, non si potrebbero comprendere nel differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia nemmeno i lavoratori di sesso maschile del pubblico impiego, posto che la norma si riferisce letteralmente nella sua prima parte soltanto alle “lavoratrici del pubblico impiego”;
– che vanno fatte salve, ovviamente, le specifiche deroghe, che nel caso del d.l. 78/2010 risultano previste dal comma 4 e 5 dell’art. 12 prima citato. Deroghe nelle quali, però, non sono compresi i trattamenti di vecchiaia anticipata che attengono alla controversia che qui si giudica;
– che in altri termini, è sbagliato, ad avviso del collegio, sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall’art. 1 comma 5 della legge 247/2007);
– che va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla cd. riforma Fornero (L. nr. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. nr. 78 del 2010 avendo tale intervento modificativo riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata, sicché rispetto ad essi resta efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo nr. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all’art. 12 d.l. 78/2010 cit.;
– che, quanto alla sollevata eccezione di incostituzionalità, si deve ritenere come non vengano qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale, tenuto conto altresì che si tratta di scelte temporanee le quali non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l’art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992, che ha sempre consentito e tuttora consente ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini;
– che pertanto il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese processuali, considerata la novità della questione e la complessità del relativo quadro normativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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