CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821

Commercialista – Attività svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente – Iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995

Rilevato

che, con sentenza n. 651/2018 la Corte di appello di Milano riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato M.A. tenuta al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale di commercialista svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia la M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivo di censura; che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato in diritto

1) -Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 18 co.12 D.L. n. 98/2011, per aver, la corte d’appello, ritenuto la presente fattispecie, sovrapponibile ad altre fattispecie, quali quelle riguardanti i professionisti iscritti nell’albo degli ingegnari.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 l. n. 388/2000 ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.. Parte ricorrente, in subordine, ritiene errata la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento delle sanzioni.

I motivi sono da trattare congiuntamente e sono manifestamente infondati (il secondo anche assorbito nel primo). E’ consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

Con specifico riferimento ai dottori commercialisti questa Corte ha precisato che “i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’ iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32508/2018). Ai principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie in esame, deve darsi seguito con il rigetto del ricorso.

Attese le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia è opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.