CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12872

Rapporto di lavoro – Inquadramento – CCNL Igiene-Ambientale – FISE – Trattamento retributivo

Rilevato che

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 176 del 2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accolto l’appello presentato da C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P., nei confronti della T. srl, e ha condannato la società ad assumere i suddetti lavoratori a far data dall’1.9.2016 con inquadramento dei primi quattro nel 3°A livello del CCNL Igiene-Ambientale – FISE ed il quarto nel 2° A livello del medesimo contratto; ha condannato, altresì, la società a corrispondere le retribuzioni che i dipendenti sopra indicati avrebbero percepito dall’1.9.2016 sino all’effettiva costituzione del rapporto di lavoro, quantificando le stesse negli importi indicati nel dispositivo, nonché al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la T. srl affidato a cinque motivi, cui resistevano con controricorso C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P..

3. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Considerato che

1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, sono stati depositati singoli verbali di conciliazione con assistenza sindacale, intervenuti in data 19.2.2019, con cui le parti (società, da un lato, e singoli dipendenti dall’altro) hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

2. In detti verbali (punti 1 e 2) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare agli atti, ai diritti e all’azione del giudizio di cassazione, in un contesto di definizione di ogni questione attinente alla controversia di cui è giudizio, ed il lavoratore accetta la rinunzia.

3. I suddetti verbali, che contengono statuizioni anche in ordine al pagamento delle competenze professionali, risultano sottoscritti da entrambe le parti, oltre che dal responsabile dell’ufficio vertenze della UGL.

4. Ravvisandosi, pertanto, nella fattispecie una rinuncia ex art. 390 cpc con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendosi in  ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 comma quarto cpc.

5. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.