CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20350

Imposte di registro, ipotecarie e catastali, imposta sostitutiva su operazioni di mutuo a lungo e medio termine – Mancato trasferimento, nel termine di legge, della residenza dell’ acquirente nel comune ove è sito l’immobile acquistato

Premesso in fatto e considerato in diritto

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 245/2014 del 15 gennaio 2014 (depositata il 20 gennaio 2014), in accoglimento del gravame dell’Agenzia delle entrate e in riforma della impugnata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 243/3/12 del 24 settembre 2012, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente A.L. avverso gli avvisi di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e della imposta sostitutiva su operazioni di mutuo a lungo e medio termine, emessi a carico di costei in relazione al contratto di acquisto di un appartamento, rogato dal notaio F.G. il 12 novembre 2009, a cagione del mancato trasferimento, nel termine di legge, della residenza della acquirente nel comune ove è sito l’immobile acquistato e della conseguente decadenza dalle agevolazioni c.d. prima casa previste.

2. – L.M.P., in qualità di erede della contribuente (deceduta nelle more del giudizio di appello), mediante atto del 25 luglio 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 15 ottobre 2014.

4. – Il ricorrente – dopo aver prodotto, con nota di deposito del 6 dicembre 2017, copia della missiva in data 10 ottobre 2015, ricevuta dalla Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano, recante la comunicazione dell’annullamento in via di autotutela (e in accoglimento della istanza del medesimo ricorrente) degli avvisi di liquidazione impugnati – mediante successiva memoria del 21 marzo 2019, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Considerato

1. – L’annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere.

Consegue la estinzione del processo con l’ulteriore effetto della caducazione «delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate in giudicato » (Sez. 5, sentenza n. 5641 del 20/03/2015, Rv. 634594-01).

2. – In ordine al regolamento delle spese giova premettere che la cessazione della materia del contendere, in dipendenza dell’annullamento – in via di autotutela – dell’atto impositivo non comporta « necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale », se non quando l’annullamento consegua alla «manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione » (Sez. 5, ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084-01; sicché, fuori nella ipotesi de qua, « può essere disposta la compensazione delle spese […] all’esito della valutazione complessiva della lite » (Sez. 6-5, ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203-01).

Orbene, nella specie, le spese devono essere compensate, risultando dalla comunicazione prodotta dal ricorrente che l’annullamento degli atti impositivi (in via di autotutela) è stato disposto in considerazione della documentazione versata dallo stesso ricorrente, soltanto dopo la proposizione del ricorso, in ordine alla causa di forza maggiore che aveva impedito alla de cuius di trasferire, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune di Basiglio, ove è ubicato l’appartamento acquistato.

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.