CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20355
Tributi – IVA – Imprenditore agricolo – Cessione di terreno edificabile – Presunta destinazione, in via prevalente, alla produzione agricola – Assoggettamento ad imposta – Esclusione – Operazione fuori campo IVA – Assoggettamento ad imposta di registro proporzionale
Rilevato che
– S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 4 giugno 2012, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento con era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. relativa all’anno 2002;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la ripresa fiscale muoveva dalla contestazione del mancato versamento dell’i.v.a. in relazione all’indennità percepita per la cessione bonaria di un terreno effettuata all’esito di un procedimento ablatorio instaurato dal comune di Breganze;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ha accolto il gravame dell’Ufficio osservando, quanto al momento impositivo, che lo stesso va individuato in quello della stipula dell’atto di cessione e non in quello del pagamento del corrispettivo, e, quanto all’assoggettamento dell’operazione in esame all’i.v.a., che nel caso in esame viene in rilievo la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un’area edificabile presuntivamente destinata, in via prevalente, alla produzione agricola e, in quanto tale, imponibile;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la sentenza impugnata omesso di accertare la decadenza dal potere impositivo in cui sarebbe incorso l’Ufficio per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 57, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, così come prorogato dall’art. 10, I. 27 dicembre 2002, n. 289;
– evidenzia, in proposito, che l’operazione doveva considerarsi effettuata nel periodo di imposta 2001 in quanto in tale periodo era stato effettuato il pagamento dell’indennità e, pertanto, la notifica dell’atto impositivo con cui si contestava l’omessa contabilizzazione dell’operazione medesima e l’omesso versamento dell’Iva relativa, intervenuta solo in data 23 settembre 2009, si presenterebbe tardiva;
– il motivo è inammissibile, in quanto avente ad oggetto una questione priva di rilevanza, poiché relativa ad un vizio che inficerebbe l’attività accertatrice dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per l’anno 2001, la quale, tuttavia, non è oggetto dell’atto impositivo impugnato e non è inidonea a spiegare i suoi effetti anche sulla dichiarazione dell’anno successivo, oggetto del presente giudizio;
– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, e 65, primo comma, Testo unico 22 dicembre 1986, n. 917, per aver il giudice di appello ritenuto che l’area ceduta all’amministrazione comunale fosse stata destinato all’esercizio dell’attività agricola;
– sottolinea, sul punto, che il bene non aveva carattere strumentale rispetto all’attività agricola esercitata, come desumibile dal fatto che lo stesso non era iscritto nell’inventario dell’impresa e che, conseguentemente, l’operazione risultava assoggettata all’applicazione dell’imposta di registro e non già dell’i.v.a., esulando dalle operazioni imponibili;
– il motivo è fondato;
– la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa – tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’I.V.A. (cfr. Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2017; Cass. 9 aprile 2014, n. 8327);
– una siffatta tesi interpretativa è coerente con la giurisprudenza unionale secondo cui la cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi assoggettata all’IVA, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare e che non è assoggettata a tale imposta la cessione di un terreno su cui era esercitata un’attività agricola riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, se tale cessione si iscrive nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa (così, Corte Giust. UE, 15 settembre 2011, Slaby);
– conseguentemente, il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori del campo di applicazione di tale imposta;
– la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto ha omesso di verificare se la cessione in oggetto costituiva esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare ovvero, al contrario, esercizio di un’attività economica ai sensi dell’art. 9 n. 1, e 12, n. 1, della direttiva IVA;
– all’accoglimento del secondo motivo segue l’assorbimento del motivo residuo con cui il contribuente si duole della violazione dell’articolo 2697 c.c., nonché dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per aver la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare la mancata destinazione del terreno a finalità di imprenditoria agricola;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.