CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20355 – La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa – tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’I.V.A.