CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20360
Tributi – Accise – Istanza di abbuono – Sversamento di gasolio per autotrazione a seguito di incidente sulla tubazione – Caso fortuito o forza maggiore. – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Mancata esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione – Nullità
Fatti di causa
Con sentenza n. 244/13/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso proposto dalla Srl S. contro il diniego di abbuono prot. 56890/RU del 27.8.2012 ed il successivo avviso di pagamento prot. n. 62245/RU in data 18.9.2012 dell’Ufficio delle Dogane di Genova, ritenendo che la istanza, fondata su perdita del prodotto dovuta a caso fortuito per lo sversamento di 44.156 litri di gasolio per autotrazione a seguito di allegato incidente sulla tubazione le cui cause erano in corso di accertamento, fosse priva di qualsiasi valido elemento probatorio.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dall’appello della Società S. che insisteva per l’annullamento dell’atto di diniego, con sentenza n.647/2017 in data 28.4.2017, accoglieva l’appello ritenendo che “non si rileva addebitabilità al contribuente dell’evento dannoso il che consente di richiedere l’abbuono dell’accisa proprio perché il tributo dell’accisa è fondato sull’immissione in commercio del prodotto petrolifero”.
Contro la sentenza d’appello, depositata il 2.5.2017, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Agenzia delle Dogane con atto notificato alla controparte in data 20.10.2017.
L’intimata non si è costituita.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la Agenzia delle Dogane ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cpc, per carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e della succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 504 del 1995 (TU delle accise) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, epe, per avere la sentenza impugnata ritenuto erroneamente la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore pur in assenza della offerta di qualsiasi prova da parte della società S..
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. La sentenza impugnata è completamente priva della esposizione, sia pure concisa, dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti, della esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, in quanto si limita a richiamare la sentenza di primo grado (“avverso la sentenza sopra indicata che integralmente si richiama per l’esposizione per l’esposizione di fatti origine del contenzioso “) per quanto attinente alla esposizione del fatto (non riportato nella sentenza di appello) e quindi contiene, nella parte motivazionale, la sola asserzione: “non si rileva addebitabilità al contribuente dell’evento dannoso il che consente di richiedere l’abbuono dell’accisa proprio perché il tributo dell’accisa è fondato sull’immissione in commercio del prodotto petrolifero”. Tale asserzione, posto anche che si tratta di decisione che riforma quella di quello grado, non consente in alcun modo di comprendere l’ter logico seguito dal giudice di appello al fine di pervenire alla sentenza di riforma di quella di primo grado, di cui nulla indica se non il fatto che “rigettava il ricorso”, né quale siano state le norme di legge ed i principi giuridici posti a fondamento del suo convincimento, non risultanti da alcuna parte della decisione, al di là della apodittica asserzione per cui l’accisa è fondata sulla immissione in possesso del prodotto petrolifero e che “non si rileva l’addebitabilità al ricorrente dell’evento dannoso”, senza indicare, però, in quale modo e da quali elementi avrebbe tratto tale convincimento e quali ne sarebbero state le conseguenze giuridiche in base alla normativa vigente.
3.2. In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” -, nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma secondo, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Non adempie, inoltre, il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami “per relationem” alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (v, per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002 Rv. 552996 – 01, e, in epoca più recente, Cass Sez. 5, Sentenza n. 13148 del 11/06/2014 Rv. 631539 – 01 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013 Rv 629873 – 01 ; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 Rv. 644726 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018 Rv. 650527-01).
3.3. In tema di processo tributario è infatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva della motivazione della sentenza di primo grado e dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante a tale decisione di primo grado, nonché delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle o ad accoglierle limitandosi a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi neppure che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. Tanto più, poi, la nullità è evidente qualora, come avvenuto nel caso in esame, non si tratti neppure di adesione per relationem alla sentenza di primo, bensì invece della sua riforma, il che impone la indicazione delle censure proposte contro la sentenza di primo grado e delle argomentazioni sviluppate dal giudice di appello per ritenerle fondate e ritenere nel contempo erronea la decisione del primo giudice, nonché delle norme di legge e dei principi giuridici posti a fondamento della decisione di riforma e del percorso logico giuridico seguito per pervenire alle suddette conclusioni, che deve essere esplicitato espressamente così da consentire al giudice di legittimità di poterne verificare la conformità a legge.
4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata a diversa sezione della CTR della Liguria per nuovo completo esame della causa.
5. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come sopra accolto, e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18876 depositata il 10 giugno 2022 - In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21815 depositata l' 11 luglio 2022 - E' nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15028 - E' nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21310 - In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17030 depositata il 13 agosto 2020 - In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28571 - In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…