CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21363
Pensione anticipata di vecchiaia – Diritto – Requisiti – Regime delle finestre
Rilevato che
1. con sentenza n.978 del 2015, la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello dell’Inps, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda, proposta da B.M.D., e condannato l’Inps al pagamento dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1° giugno 2012, considerando inapplicabili le cosiddette finestre mobili;
2. la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie in esame non regolata dal d.l. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, per essere la pensione di vecchiaia anticipata sottratta alle cosiddette finestre di accesso;
3. contro la sentenza ricorre l’INPS;
4. la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
5. l’Inps denuncia violazione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e assume che la norma ha disposto, in via generale, lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni se donne, 65 anni se uomini), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento (primo motivo); violazione dell’art. 24, comma 5, d.l. n.201 del 2011 convertito, con modif., in legge n.214 del 2011, e assume che la deroga all’applicazione dell’art. 12 del d.l. n.78 del 2010 riguarda i soggetti che a far tempo dal 1° gennaio 2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento previsti ai commi da 6 a 11 del medesimo articolo, requisiti insussistenti, nella specie, tenuto conto che alla stregua dei commi 10 e 11 (disciplinanti la pensione anticipata che ha sostituito la vecchia pensione di anzianità) richiedono, per la loro operatività, una provvista contributiva superiore a quella nella disponibilità dell’assicurata;
6. il ricorso è da accogliere;
7. è consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla legge n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle finestre, previsto dal d.l. n. 78 del 2010, art. 12, conv., con modif. in L. n. 122 del 2010, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma che individua, in modo ampio, l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che, negli altri casi, maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (v. Cass. nn. 29191, 32591 del 2018; nn. 17796, 26412 del 2020);
8. per l’ampiezza del dato normativo vi rientrano anche i soggetti che, invalidi in misura non inferiore all’80 per cento, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, in relazione allo stesso settore privato;
9. non vengono in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da sindacare scelte normative ispirate alla necessità del contenimento finanziario e al riequilibrio del sistema previdenziale;
10. neanche sussistono le deroghe alla predetta disciplina che la motivazione della sentenza impugnata sembra evincere dalle disposizioni introdotte con la decretazione d’urgenza introdotta nel 2011;
11. la deroga introdotta riguarda esclusivamente i soggetti che, a far tempo dal 1° gennaio 2012, abbiano maturato i requisiti per il pensionamento previsti ai commi da 6 a 11 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011, come premesso dal comma 5 del citato art.24: «Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
12. ebbene, in sintesi, il comma 6 ha disciplinato il progressivo innalzamento del requisito anagrafico per lavoratrici e lavoratori autonomi e dipendenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia;
13. il comma 7 ha indicato il requisito contributivo minimo da possedere per la maturazione del diritto;
14. il comma 8 ha previsto l’incremento, di un anno, del requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
15. il comma 9 ha fissato il requisito anagrafico di accesso al trattamento pensionistico a far tempo dal 2021;
16. il comma 10 ha previsto, per lavoratori e lavoratrici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori a quelle previste per il conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 6) a condizione che risulti un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mesi per le donne;
17. il comma 11 ha disciplinato la posizione dei lavoratori con primo accredito contributivo decorrente dopo il 1° gennaio 1996 ai fini del conseguimento della pensione anticipata;
18. tutte le predette disposizioni non recano alcuna deroga applicabile nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, e gli stessi commi 10 e 11, recanti disciplina della pensione anticipata (che ha sostituito la vecchia pensione di anzianità), richiedono una provvista contributiva dalla quale non si può prescindere, trattandosi di un requisito minimo per il diritto alla pensione anticipata;
19. la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai seguenti principi, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo perché proceda a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto;
20. alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
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