CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23391
Tributi – Credito d’imposta nuove assunzioni nelle aree svantaggiate ex art. 2, co. da 539 a 548, L. n. 244/2007 – Comunicazione modello C/IAL – Obbligo di trasmissione a pena di decadenza – Termini
Rilevato che
1. la S.C.T. S.p.A. ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 4210/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 7 novembre 2016, depositata in data 4 maggio 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’atto di recupero del credito Ires ed Iva per l’anno di imposta 2010, con cui l’Agenzia delle Entrate asseriva l’indebito utilizzo da parte della contribuente del credito d’imposta previsto per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate di cui all’art. 2, commi da 539 a 548, L. n. 244/2007;
a fondamento della sua pretesa, l’ufficio assumeva che la ricorrente, benché titolare del credito di imposta in questione, avendo presentato regolare istanza di attribuzione, fosse decaduta dal beneficio per non aver tempestivamente presentato, in relazione alla sola annualità in contestazione, la comunicazione modello C/IAL;
2. la C.t.r., con la sentenza impugnata, riteneva che la comunicazione suddetta fosse prevista a pena di decadenza e che, nella specie, non poteva ritenersi correttamente inviata la comunicazione telematica del 21 marzo 2011, in quanto riferita all’anno 2011 e non al 2010, per il quale sarebbe dovuta pervenire entro la scadenza del 31 marzo 2010, in quanto destinata a formalizzare preventivamente le condizioni per il conseguimento del diritto al credito di imposta;
3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
la contribuente ha depositato memoria;
Considerato che
1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2, commi da 539 a 548, l. 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’art. 6 decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze del 12 marzo 2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale è pervenuta all’accoglimento del gravame di controparte ritenendo che la comunicazione C/IAL, incontestabilmente inviata telematicamente dalla società appellata in data 21 marzo 2011, fosse tardiva rispetto alla previsione di legge, in quanto sarebbe stata ricollegabile all’anno 2011 e non all’anno 2010;
il giudice di appello afferma che la richiamata comunicazione C/IAL sarebbe “finalizzata a formalizzare preventivamente le condizioni per il conseguimento del diritto al credito d’imposta”, per modo che essa “doveva essere effettivamente fatta nell’anno di riferimento”, con la conseguenza che la comunicazione C/IAL inviata dal contribuente nell’anno 2011 doveva riferirsi al medesimo anno 2011 e dunque era stata legittimamente “scartata” dall’Agenzia delle Entrate “non avendo la parte prodotto alcuna richiesta di ammissione al credito per l’anno 2011”;
tuttavia, la ricorrente ritiene che le disposizioni normative più volte richiamate decisero la misura di favore soltanto per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con la conseguenza che per il 2011 l’istanza di attribuzione del credito neppure era ipotizzabile, atteso che — si ripete — per detta annualità non vi era alcun credito d’imposta di cui poter beneficiare;
l’art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 12 marzo 2008, “Modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, testualmente dispone che, a pena di decadenza dal beneficio, <<i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto>>;
secondo la ricorrente tale norma stabiliva chiaramente che, in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL dovessero essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
l’interpretazione fornita dal giudice del gravame, quindi, si paleserebbe errata;
1.2. il motivo è fondato e va accolto;
l’art. 2, commi da 539 a 547 della legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d’imposta per gli anni 2008, 2009, 2010 in favore dei datori di lavoro che, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo compreso tra l’1gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
le cause di decadenza dal beneficio sono specificate dal comma 545 il quale dispone che il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
dalle disposizioni ora richiamate emerge che il riconoscimento del beneficio per ciascuno degli anni per cui è previsto è subordinato alla permanenza delle condizioni alle quali è riconosciuto, dovendo per ciascun anno il numero dei dipendenti risultare superiore a quello dei lavoratori complessivamente occupati nel 2007 e dovendo permanere per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese) i nuovi posti di lavoro;
la legge n. 244 del 2007 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548, anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento (art. 2, comma 547);
in attuazione di tale previsione è stato emanato il d.m. 12 marzo 2008 il quale all’art. 6 specifica le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, stabilendo che i soggetti beneficiari devono inoltrare all’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un’istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia;
inoltre, il comma 4 dell’art. 6 dispone: «I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle entrate, dal 10 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del presente decreto»;
dato il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che << in tema di credito d’imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti>> (Cass. n. 31858/2021);
in particolare, si è osservato che l’art. 7 d.m. 12 marzo 2008, richiamato dall’art.6, comma 4, individua le cause di decadenza dal beneficio in modo del tutto identico a quello previsto dalla legge, e che, pertanto, non introduce nuove cause di decadenza, ma stabilisce semplicemente le modalità attuative per usufruire del credito di imposta;
l’utilizzo del beneficio, infatti, è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
nel caso di specie, la C.t.r. ha ritenuto che l’ufficio legittimamente aveva recuperato il credito di imposta per l’anno 2010, in quanto la società contribuente, che aveva già ricevuto la comunicazione telematica attestante “l’accoglimento della istanza”, aveva solo tardivamente inviato, in data 21 marzo 2011, la comunicazione attestante la permanenza del requisito sostanziale del numero dei dipendenti su base annua (superiore al numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati nel periodo tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007);
il ragionamento della C.t.r. non è condivisibile, perché, sebbene sia necessario, a pena di decadenza, l’invio della comunicazione de qua per la fruizione del credito di imposta, essa, per l’espressa disposizione di cui all’art.6, comma 4, d.m. citato, può avvenire entro il 31 marzo del 2011, e deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art.7, n.1, che sono all’evidenza riferibili all’anno precedente (in particolare, deve specificare se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell’art. 3); la norma, dunque, stabilisce che, in relazione agli anni d’imposta beneficiati (2008, 2009 e 2010), le prescritte comunicazioni C/IAL debbano essere inviate dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, secondo una sequenza logica e temporale;
inoltre, come rilevato dalla contribuente, indicazioni in tal senso erano contenute nelle istruzioni dell’ufficio per la compilazione del quadro A del modello C/IAL, adottate con decreto ministeriale (articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2008) e direttoriale (protocollo n. 46064 /2009 del 24 marzo 2009), pubblicati nelle forme di legge;
pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, va accolto il ricorso della contribuente limitatamente al recupero del credito di imposta per l’anno 2010;
si compensano le spese del doppio grado di merito; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente nei limiti di cui in motivazione; compensa le spese del doppio grado di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.
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