CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9783 – Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell’art. 409 n. 3 cod. proc.civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d’opera del collaboratore autonomo con l’ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l’attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira