CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17109
Contratto di agenzia – Subagente – Pagamento del compenso aggiuntivo variabile – Riduzione dell’indennità sostitutiva del preavviso – Concorrenza sleale e sviamento di clientela – Risarcimento danni
Fatti di causa
La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 34/2018 aveva respinto la domanda originaria proposta da S.P. nei confronti di A. di C.N., G. & C., relativa al pagamento del compenso aggiuntivo variabile ( CAV), aveva ridotto la somma già liquidata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ( E. 13.382,30) ed aveva infine condannato la stessa S. a pagare ad A. SNC di C.N.,G. & C., a titolo di risarcimento del danno, l’importo di E.24.192,00.
La Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse applicabile al subagente il CAV in quanto non presente alcun richiamo o disposizione riferita allo stesso nell’accordo contrattuale intercorso tra le parti.
La Corte riteneva altresì fondata la domanda riconvenzionale della A. relativa al risarcimento del danno per concorrenza sleale e sviamento di clientela operata dalla S., avendo la stessa, subito dopo la cessazione del rapporto con la A., inviato una lettera ai propri clienti per informarli di proseguire la propria attività in altra sede. In prosieguo erano intervenute disdette e mancati rinnovi da parte dei clienti curati dalla S., a riprova del comportamento sleale assunto da quest’ultima per sviare la clientela.
Avverso detta decisione proponeva ricorso S.P. cui resisteva con controricorso la società A., anche con successiva memoria.
Ragioni della decisione
1) – Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1333,1366,1370 c.c. in relazione all’interpretazione di documento contrattuale denominato “allegato 8″, al conferimento dell’incarico al sub agente” in data 26.6.2012 e alla allegata “distinta delle provvigioni rami danni- sezione provvigione di ramo” allegato 8 bis.
Parte ricorrente lamentata la interpretazione del documento di conferimento di incarico e delle ulteriori previsioni contrattuali.
Il motivo è inammissibile poiché non contiene l’indicazione precisa dei profili di violazione delle norme codicistiche richiamate. Non viene infatti rappresentato in che modo siano state contraddette le disposizioni ritenute violate, in sostanza risolvendosi, la censura, in una critica diretta all’interpretazione di merito adottata dalla corte territoriale. Questa Corte ha chiarito che ” È inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di legge, con il richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano trascritte né le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, né quella che – alla luce della giurisprudenza della stessa Corte di cassazione o della dottrina – si assume essere la corretta interpretazione di quelle stesse disposizioni di legge. (Cass.n. 8106/2006).
2) La seconda censura ha ad oggetto la violazione di norme di diritto, quale l’art. 2697 c.c., artt.1751 e 2598 c.c., in relazione all’onere della prova gravante su A. in punto di “an” e “quantum” della domanda riconvenzionale proposta ed accolta dal giudice di appello. La ricorrente lamenta la carenza di prova sullo sviamento della clientela, assunto dal giudice di appello quale ragione attestativa del comportamento sleale della S. e del danno subito dalla società.
Anche tale motivo è inammissibile poiché, a fronte della valutazione della corte territoriale circa la esistenza del comportamento sleale assunto dalla S. e del danno patrimoniale a ciò conseguito alla società, valutazione basata su elementi di fatto specificamente individuati e considerati dal giudice d’appello, è in esso proposta una differente e contrastante prospettazione che sostanzialmente invita ad una ri-valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, i sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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