CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8382
Trattamento pensionistico – Revoca – Superamento del limite reddituale – Presupposto dello stato di bisogno
Rilevato che
G.C., cieca civile assoluta, adiva il giudice del lavoro di Arezzo chiedendo il ripristino del trattamento pensionistico in godimento quale cieca civile, revocatole per superamento del limite reddituale scaturito dal reperimento di occupazione lavorativa;
il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta decadenza ex art. 42 d.l. n. 269/2003 e la Corte d’appello di Firenze, pur accogliendo il motivo d’appello relativo alla citata decadenza, ha respinto il gravame della C. avverso la decisione di primo grado ritenendo non integrato il necessario presupposto dello stato di bisogno in ragione del reddito percepito dalla stessa appellante;
per la cassazione ricorre G.C., che articola un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso;
Considerato che
la ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, come novellato dal D.L. n. 463 del 1983, artt. 6 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
è incontestato che, nel caso in esame, il beneficio assistenziale è stato revocato d’ufficio per il venir meno del requisito reddituale; nel rigettare la domanda di ripristino della provvidenza la Corte di merito ha applicato principi conformi alla giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare in questa sede continuità (principi ribaditi da Cass. 25/10/2013, n. 24192; Cass. 16133/2016, Cass. 11437/17 nonchè da Cass. ord. 16979/2017; Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, n. 30830), secondo cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. n. 66 del 1962, art. 7, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiano dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, sicché l’erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, di conversione del D.L. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia la L. n. 153 del 1969, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica“;
si richiamano per intero le argomentazioni espresse nelle su citate pronunce di legittimità, anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale dei trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza; il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità devono essere poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e non essendo possibile disporre l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in mancanza di idonea dichiarazione resa a tal fine;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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