CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8384
Rapporto di lavoro – Familiare coadiuvante nell’impresa paterna – Iscrizione alla Gestione commercianti – Pagamento di contributi
Rilevato che
1. con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte di Appello di Milano riformava in parte la decisione del Tribunale di Lodi e rigettava l’opposizione proposta da G.G. alla cartella esattoriale con la quale l’INPS, in proprio e nella indicata qualità, aveva chiesto il pagamento di contributi dovuti a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti dall’1 luglio 2001 della figlia di esso opponente, A.G., in qualità di familiare coadiuvante nell’impresa paterna, giusta verbale ispettivo del 30 giugno 2005 (la sentenza di primo grado veniva confermata nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta da L.S., moglie del G., avverso altra cartella esattoriale);
2. ad avviso della Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede: G.G. era tenuto alla obbligazione contributiva quale socio accomandatario della Drogheria Salumeria di G.G. s.n.c. comparendo il suo nome nella ragione sociale della società sicchè correttamente la cartella esattoriale era stata emessa nei suoi confronti essendo illimitatamente responsabile dell’impresa esercitata in forma societaria secondo il disposto degli artt. 2313 e 2318 cod. civ.; dal quadro probatorio emerso dalla istruttoria del presente giudizio, a completamento del quale potevano essere utilizzate le risultanze istruttorie di altro giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Lodi benché tra parti diverse ed il cui oggetto era l’opposizione ad altra cartella di pagamento proposta dalla Drogheria Salumeria di G.G. s.n.c., era rimasta dimostrata la collaborazione di A.G. nella società dei genitori in modo abituale e prevalente;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G. affidato a due motivi cui resiste l’INPS, in proprio e nella qualità;
Considerato che
4. con il primo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613 con riferimento all’art. 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 come sostituito dall’art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160 nonché dall’art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 45 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto il ricorrente obbligato a versare i contributi della figlia coadiuvante in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui l’obbligo di pagare i contributi del familiare coadiutore grava sul legale rappresentante della società non quale soggetto solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, ma quale titolare dell’impresa commerciale; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. avendo la Corte d’appello ammesso la produzione in grado di appello da parte dell’INPS dei verbali di altro giudizio al quale il G. neppure aveva partecipato utilizzando così le prove orali nel medesimo raccolte per interpretare le osservazioni rese dall’ispettore dell’istituto e la deposizione del teste R.N. – escusso in questo giudizio – in modo diverso rispetto al giudice di primo grado che aveva ritenuto non dimostrata né la collaborazione di A.G. nella società dei genitori né il carattere dell’abitualità e della prevalenza;
5. il primo motivo è infondato in quanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono giuridicamente esatte, ancorché alle medesime debba pervenirsi per effetto di diverse considerazioni in diritto e, dunque, la motivazione dell’impugnata sentenza va corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. Vale ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la legge n. 613 del 1966, nell’estendere l’obbligo assicurativo ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice a condizione che gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all’art. 2 della medesima legge, pone l’obbligo del pagamento dei contributi relativi al coadiutore familiare necessariamente a carico del socio iscritto negli appositi elenchi, dovendosi escludere che tale qualità sia riferibile ad una società (Cass. n. 21970 del 27/10/2010; Cass. n. 27824 del 30 dicembre 2009). In applicazione di tale principio il motivo sarebbe fondato/ tuttavia, nel caso di specie, risulta per sua espressa ammissione che il ricorrente, socio accomandatario della Drogheria Salumeria di G.G. s.n.c. e padre di A.G., era il titolare dell’impresa commerciale facente capo alla predetta società con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo nei suoi confronti in proprio non discende dalla sua posizione di soggetto responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ma dalla diretta imputabilità al medesimo dell’obbligazione contributiva, giusta l’inequivoca disposizione di cui all’art. 10 della legge n. 613 del 1966, secondo cui “Il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che si può essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società, e che pertanto responsabile del pagamento dei contributi per il coadiutore familiare può essere soltanto il socio iscritto negli elenchi (cfr., Cass. n. 21970/2010, Cass., n. 27824/2009 cit.);
6. del pari infondato è il secondo motivo in quanto nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di verità, ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 11845 del 15/05/2018; Cass. n. 22484 del 04/11/2016 ; Cass. n. 18924 del 05/11/2012). Ed infatti, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato circa le ragioni che l’avevano indotta ad ammettere la documentazione prodotta (soprariportate nello storico di lite). Peraltro, riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle deposizioni rese in un giudizio al quale il G. non aveva partecipato, si rileva che questa Corte ha in varie occasioni chiarito che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. n. 25067 del 10/10/2018; Cass. n. 840 del 20/01/2015, ex multis), come avvenuto nel caso in esame;
7. pertanto, il ricorso va rigettato;
8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
9. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25368 depositata il 25 agosto 2022 - Il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023 - La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082 - L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082 - L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 24751 depositata il 17 agosto 2023 - Il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26957 - La base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, pertanto per i soci di società di persone opera il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…