CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 marzo 2020, n. 7534
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 – Istanza di cessata materia del contendere
Ritenuto che
1. La Commissione tributaria regionale Lombardia, sezione di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia dell’Entrate, rettificando la dichiarazione di M.M., aveva individuato un maggior reddito IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006.
2. La CTR, infatti, osservava: a) che la circostanza che un immobile del contribuente fosse adibito al 50% a studio professionale e l’altro 50% concesso in comodato gratuito alla sorella non convivente, non comportava l’esclusione dello stesso tra gli indici utilizzabili ai fini del redditometro, essendo all’uopo rilevante, ex art 2 d.p.r. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, la disponibilità del bene in capo al M.; b) che la documentazione prodotta – tra la quale utilizzo di un fido bancario, dismissioni di alcuni mezzi di trasporto e riscossione di premi assicurativi – non era idonea a provare una minore capacità contributiva; c) che non potevano considerarsi veritieri gli importi riportati nella denuncia alla voce “altre spese” da parte del contribuente.
3. Avverso tale sentenza M.M. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4. L’Agenzia dell’Entrate depositava controricorso.
5. Con istanza di sospensione il contribuente comunicava di avere presentato, il 13 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli avvisi oggetto del presente giudizio.
6. Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio il contribuente chiedeva che, in ragione dell’avvenuto pagamento degli importi relativi ai suddetti avvisi, venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
Considerato che
Ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 cit., essendo anche intervenuta la rinuncia all’odierno giudizio, per come riportata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente. Vi è, infine, riscontro del pagamento rateizzato degli importi necessari al condono nella misura liquidata dall’agente della riscossione.
In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n. 29394 del 2017).
Deve essere dichiarata quindi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell’istituto esclude che si possa disporre ex art. 391, co. 2, c.p.c. la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. n. 10198 del 2018).
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, misura la cui natura eccezionale perchè lato sensu sanzionatoria impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
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