CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2018, n. 30555
Lavoro festivo – Maggiorazione – Riposo compensativo – Mancata fruizione – Risarcimento del danno
Rilevato
1. Il Tribunale di Agrigento, affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle domande proposte da M. G. G. nei confronti dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia quanto al periodo sino al 30.7.1998, per il periodo successivo a tale data aveva condannato l’Assessorato a pagare al lavoratore la maggiorazione contrattuale del 20% per il servizio prestato in giorni festivi e a risarcire il danno conseguito alla mancata fruizione del turno di riposo compensativo.
2. La Corte di Appello di Palermo, adita in via principale dall’Assessorato e in via incidentale dal G., confermata la statuizione di primo grado in punto di giurisdizione, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia a pagare, con gli interessi legali al G. l’indennità di campagna a far data dal 24.7.2000 al 31.7.2010, detratto quanto già corrisposto negli anni 2003-2004.
3. In ordine alla giurisdizione, la Corte territoriale, ha richiamato i principi affermati dalle SSUU di questa Corte nelle decisioni n. 10371 e n. 16 del 2007, ed ha ritenuto che in tema di controversie di pubblico impiego, alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000. Tanto sul rilievo che tale data deve ritenersi posta dall’art. 45 c. 17 del D. Lgs. n. 80 del 1998 (poi art. 69 c. 7 D. Lgs. n. 165 del 2001) quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.
4. Quanto al merito, per quanto oggi rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che: l’indennità di chilometrica o di campagna prevista dal D.P.R.S. n. 26 dell’11.11.1999 nell’elenco delle indennità allegate al CCNL non poteva essere riconosciuta con decorrenza anteriore a tale D.P.R.S. e, pertanto, spettava dal 24.7.2000 sino alla data di pensionamento (31.7.2010), previa detrazione di quanto corrisposto nel 2003 e nel 2004; l’indennità di rischio, correlata allo svolgimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, riconducibili al ruolo di agente tecnico o di custodia, non spettava in quanto l’indennità di vigilanza e tutela prevista dal D.P.R.S. n. 26 del 1999 è destinata a remunerare la medesima alea professionale coperta dalla indennità di rischio; l’indennità di missione non spettava in quanto il G., in servizio presso la Sovrintendenza di Caltanissetta, era stato assegnato a quella di Agrigento non temporaneamente sicché era configurabile non una missione ma un vero e proprio trasferimento; l’indennità di reperibilità, il cui pagamento era stato rivendicato con riferimento all’ordine di servizio del 23.6.1987 non spettava perché tale ordine di servizio era stato adottato da una direzione amministrativa (Sovrintendenza di Caltanissetta) diversa da quella di effettiva assegnazione.
5. Avverso tale sentenza M. G. G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi al quale ha resistito con controricorso l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia.
Considerato
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. e n. 5 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del giudicato nascente dalla Decisione del C.G.A.R.S. n. 555 del 2002 e omesso esame di un punto decisivo della controversia. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che le domande azionate da esso G. erano già state azionate davanti al Giudice Amministrativo con ricorso del 19.6.1998 che le aveva respinte sul rilievo della insussistenza di accordi decentrati. Assume che, intervenuta la contrattazione collettiva decentrata, i diritti da questi previsti erano stati azionati innanzi al giudice ordinario.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione del D.P.R.S. n. 26 del 1999 e dell’art. 25 del D.P.R.S. n. 11 del 1995 m. Sostiene che l’indennità di rischio e quella di vigilanza non sono assimilabili perché sono previste da fonti diverse e sono cumulabili.
8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990 e omesso esame di un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale ritenuto che la sua assegnazione ad Agrigento avesse natura di un vero e proprio trasferimento e lamenta che la Corte territoriale non aveva considerato che dalle buste paga relative ai mesi gennaio, febbraio e maggio 1998 emergeva che l’Ufficio pagatore era la Sovrintendenza di Caltanissetta.
9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 5 cod.proc.civ., errore nei presupposti e motivazione omessa o insufficiente su un punto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato che l’ordine di servizio sui turni di reperibilità era stato confermato anche dal Dirigente dell’Ufficio di nuova assegnazione.
10. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto, questioni sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte.
11. Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
12. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, al quale va data continuità, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta. (Cass. SSUU nn. 28368/2017, 7305/2017, 5074/2016, 23459/2015, 10918/2014, 20726/2012,
8520/2012, 3183/2012, 142/2013; cfr. anche Cass. 24438/2017, 2251/2017).
13. Il presente giudizio concerne la domanda di differenze retributive, fondata sui medesimi fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio, relativa ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, con la conseguenza che la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria.
14. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario in riferimento all’intera durata del rapporto, ivi compreso il periodo anteriore al 1 luglio 1998.
15. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso vanno dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
16. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, ai principi affermati nel punto 12 di questa sentenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’intera originaria domanda.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.