CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37057
Tributi – Definizione liti fiscali ex art. 39, co. 12 del D.L. n. 98 del 2011 – Ambito di applicazione – Giudicato intervenuto tra il primo maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 – Esclusione della definizione agevolata
Rilevato che
La società L.G. di C.W.B. e C. s.a.s. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria il provvedimento del 24 settembre 2012 con cui l’Agenzia delle Entrate di Trento ha negato la definizione della lite fiscale richiesta ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, in relazione al valore dichiarato in un atto di compravendita di ramo d’azienda, acquistato dalla predetta società. Il diniego era fondato sul presupposto che la sentenza relativa alla lite sull’avviso di rettifica fosse passato in giudicato il 27 giugno 2011 e quindi in data anteriore all’entrata in vigore del decreto n. 98/2011 (6 luglio 2011). Il ricorso della società contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia, che la CTR ha respinto sul rilievo che l’art 39 comma 12 del DL 98/2011 prevedeva la definibilità delle liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 (data originariamente prevista nel testo pubblicato in GU, poi modificata dal D.L. 216/2011 nel 31.12.2011) e che è pacifico che la sentenza di cui si discute, depositata il 10 maggio 2010, fosse ancora soggetta al termine lungo per impugnare alla data del 1 maggio 2011; rileva inoltre il giudice d’appello che ai sensi dell’art. 39, comma 12, lettera c) il termine per proporre ricorso doveva considerarsi sospeso fino al 30 giugno 2012 sicché la sentenza in questione era ancora impugnabile alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi ad un motivo. Ha resistito con controricorso la società contribuente, proponendo ricorso incidentale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 ottobre 2021
Ritenuto che
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 in combinato disposto con l’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto sussistente la condizione per la definizione agevolata della lite ai sensi della disposizione citata, nel suo testo originario, in virtù del solo presupposto che alla data del 1 maggio 2011 non era ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza della CTR del Trentino Alto Adige, resa in udienza del 26 aprile 2010 e depositata il 10 maggio 2010, riguardante avviso di rettifica e liquidazione impugnato dalla contribuente, essendosi verificato il passaggio in giudicato della citata pronuncia in data 27 giugno 2011.
L’Agenzia osserva che la sentenza sulla impugnazione dell’avviso di rettifica, pronunciata dalla CTR in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia stessa, è stata depositata in segreteria il 10 maggio 2010 e pertanto è passata in giudicato il 27 giugno 2011; la norma di cui si discute è entrata in vigore in data 6 luglio 2011 e nel testo originario prevedeva che le liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 potessero essere definite; successivamente il decreto legge n. 216/2011 ha esteso al 31 dicembre 2011 il riferimento temporale. Secondo l’Agenzia, non avendo la norma portata retroattiva, la controversia, per rientrare tra quelle oggetto di possibile definizione agevolata, doveva essere pendente non solo alla data indicata dal legislatore, ma anche al momento dell’entrata in vigore del decreto legge non potendo un legislatore riporre in discussione rapporti ormai esauriti, benché ancora pendenti il 1 maggio 2011.
Con il ricorso incidentale la parte lamenta la negata rifusione delle spese in entrambi i gradi di giudizio avanti le Commissioni territoriali pur essendo risultata sempre vincitrice, in violazione del principio di soccombenza e in assenza di qualsivoglia motivazione.
Il ricorso principale è fondato.
3.1.- La pronuncia impugnata, ha ritenuto che, per il solo verificarsi del passaggio in giudicato alla data del 27 giugno 2011, successiva quindi al 1 maggio 2011 indicata dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 nella sua formulazione originaria, fosse da ritenersi sussistente l’unica condizione – quanto alla pendenza della lite – per il ricorso alla definizione agevolata secondo quanto stabilito dalla citata norma; così facendo il giudice d’appello non ha tenuto conto che detta disposizione di legge non può operare che dalla data della sua entrata in vigore (6 luglio 2011), con la conseguenza che il giudicato intervenuto tra il primo maggio 2011 ed il 5 luglio 2011 deve intendersi preclusivo alla richiesta di definizione agevolata, in applicazione della norma citata.
La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 216 del 2011, conv. in l. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto D.L. n. 98 del 2011 (Cass. 12 marzo 2018, n.5969). Il principio della intangibilità del giudicato osta infatti a che si possa considerare definibile un rapporto esaurito alla data di entrata in vigore della norma in esame. Per la stessa ragione è irrilevante la previsione della sospensione di termini per la impugnazione di cui all’art. 39, comma 12, lettera c), trattandosi di giudicato già formatosi. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va dunque accolto in relazione al motivo principale, restando assorbito il ricorso incidentale. Ne consegue, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità possono essere compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.
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