CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27201 – Il recesso per inidoneità fisica, da adottare con estrema cautela per il pregiudizio che arreca al lavoratore, può dirsi legittimo solo quando fosse provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le residue capacità lavorative