CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23435 – Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia stato previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente