CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23465
Tributi – Accertamento sintetico – Indici di capacità contributiva – Incongruenza del reddito dichiarato – Valutazione della posizione economica e finanziaria personale
Ritenuto che
Con sentenza n. 155/1/14, depositata il 26/02/2011, non notificata, la CTR della Basilicata accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro C.P., avverso la sentenza della CTP di Potenza, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con i quali l’Ufficio, ritenuta l’incongruenza del reddito dichiarato dal contribuente rispetto alla indici della capacità contributiva, aveva rideterminato, con metodo sintetico, il reddito imponibile, per l’anno 2002.
Avverso la sentenza della CTR, C.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che
Con due articolati motivi di ricorso il contribuente, C.P., deduce errores iudicando e/o in procedendo, nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado per violazione dell’articolo 39, comma 12, lett. c) del decreto legge n. 98 del 2011, per avere l’ufficio notificato l’atto di appello durante il periodo di sospensione dei termini processuali per aderire al condono, con conseguente inammissibilità del gravame, nonché dell’articolo 38 e dell’articolo 39 del d.p.r. n. 600 del 29/09/1973 per incongruità dell’accertamento, dettato dall’eccessiva incidenza dei costi dei beni mobili ed immobili sulla determinazione della capacità di spesa.
Quanto alla questione, di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla automatica sospensione della lite che, secondo il ricorrente, è determinata dal combinato disposto del d.l. n. 98 del 2011 e dell’articolo 16 della legge n. 289/2002, correttamente la commissione tributaria regionale ha escluso qualsiasi applicabilità delle norme in materia di sospensione processuale (artt. 298, 295, 296 cod. proc. civ.).
Come ritenuto dai secondi giudici, le impugnazioni proposte nella vigenza del periodo di sospensione per adesione al condono fiscale, di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, continuano a spiegare la loro efficacia, atteso che nulla hanno a che vedere con l’esigenza sottesa alla sospensione dei termini di cui alla citata normativa, che è quella di garantire al contribuente un congruo spazio temporale per aderire al condono.
Pur correndo l’impugnazione di parte avversa, dunque, il contribuente, laddove avesse voluto avvalersi del condono avrebbe potuto farlo, aderendo al condono, nonostante il giudizio di appello fosse già stato instaurato dall’Agenzia delle Entrate. Vieppiù, nella fattispecie in esame, il contribuente non ha allegato, né tanto meno documentato, di aver presentato domanda di definizione della lite, così dimostrando che nessun pregiudizio ha sofferto, per tale definizione, dall’impugnazione di controparte. In tal senso è stato evidenziato che, in tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv., con mod. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), l’astratta definibilità della lite, nella specie di valore inferiore a ventimila euro, per la sussistenza dei presupposti richiesti, non determina di per sé l’automatica sospensione del procedimento fino al 30 giugno 2012, se ne sia stata fissata la data di trattazione, in quanto, ai sensi degli artt. 39, comma 12, cit. e 16, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è necessario che la parte faccia richiesta di volersi avvalere della speciale normativa, (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/11/2011, Rv. 620208 – 01).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso il ricorrente censura l’operato dei secondi giudici, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti l’accertamento sintetico, nonché, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, tra cui: il fatto che il contribuente, durante il periodo di imposta oggetto di accertamento, svolgeva attività di impresa di autotrasporti, sicché la fonte primaria del reddito era costituita dai proventi di dette attività; le risultanze del reddito dichiarato erano frutto non solo dei ricavi conseguiti per l’attività di impresa, ma anche della detrazione e/o deduzione dei costi inerenti all’ impresa; la mancata considerazione, nella valutazione di beni mobili registrati e degli immobili, del valore di mercato e del loro grado di vetustà.
La commissione tributaria regionale, a fronte delle contestazioni del contribuente, ha ritenuto che l’accertamento riguardava il credito personale e non d’impresa, con conseguente l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38 e non dell’articolo 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 e relativa valutazione della posizione economica e finanziaria della persona fisica, ritenendo, perciò, la correttezza dell’attività dell’Ufficio che ha assunto, a parametro dell’accertamento del reddito personale, le risorse a disposizione del contribuente e della sua famiglia.
Orbene, non v’è chi non veda come le doglianze di cui al secondo motivo, sotto l’apparente veste della denuncia di violazione di legge, riguardano, in realtà, motivi che attengono al merito della controversia, e che tendono, surrettiziamente, ad introdurre una nuova valutazione degli elementi di fatto, il cui esame è riservato al giudice di merito, inammissibile in questa sede.
Vieppiù, la doglianza proposta in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, risulta inammissibile anche sott’altro aspetto, considerato che oggetto di impugnazione è una sentenza pubblicata in epoca successiva al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., che consente l’impugnazione per la diversa ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; peraltro, il fatto in questione, deve riferirsi a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, non ricomprendente questioni o argomentazioni, che, se preso in considerazione dal giudice, avrebbe inciso sull’esito della controversia, del che non v’è traccia nel motivo di ricorso.
Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma quater, del d.p.r.. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 cit., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6329 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22846 - La disciplina del "redditometro" introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l'esistenza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 - La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16656 depositata il 23 maggio 2022 - La disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2468 sez. XIII depositata il 18 aprile 2019 - Lo scostamento tra il reddito considerato dallo studio di settore, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve dare luogo ad una grave…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28265 - In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…