CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23467
Tributi – Accertamento – Studi di settore – Scostamento parametri – Attivazione contraddittorio – Giustificazione – Perdita clientela – Irrilevanza
Rilevato che
Con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, è stato annullato l’avviso di accertamento (n. R2EL00057), notificato alla D. S.r.l., contenente la ricostruzione induttiva del reddito di impresa effettuata attraverso l’applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2004;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;
la società ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto l’avviso di accertamento privo di una motivazione idonea in quanto esauritasi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ed in difetto di alcun riferimento alla documentazione e alle giustificazioni proposte dalla società in sede di contraddittorio; e ciò in contrasto con le risultanze emergenti dal predetto avviso e con le indicazioni riportate nella stessa sentenza circa la avvenuta menzione, nell’avviso in questione, della memoria con la quale la società aveva illustrato i motivi degli scarsi ricavi, dovuti alla perdita di quattro clienti che avevano iniziato un’attività analoga in concorrenza ed al mancato reperimento di un nuovo mercato in Francia, nonché all’acquisto di un capannone per incrementare l’attività.
Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 dello “Statuto del contribuente”, nonché dell’art. 3, I. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice non abbia considerato che, nel caso specifico, l’avviso di accertamento era stato motivato, essendo stati forniti elementi di prova su tutti gli aspetti incongrui dell’attività della società.
Ritenuto che
I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, poiché la sentenza ha ritenuto – peraltro dopo aver dato atto della difesa in appello dell’Agenzia delle Entrate, incentrata sul rilievo che nell’avviso erano “riportati i dati contabili ed extracontabili utilizzati per il ricalcolo con l’utilizzo del metodo Gerico e, nel corso del contraddittorio per l’eventuale adesione sono state prodotte fatture e una memoria illustrativa nella quale la società illustrava i motivi degli scarsi ricavi, dovuti alla perdita di 4 clienti che hanno iniziato un’attività analoga in concorrenza e al mancato reperimento di un nuovo mercato in Francia, nonché l’acquisto di un capannone per incrementare l’attività” – che la motivazione contenuta nell’avviso si fosse esaurita nel mero rilievo dello scostamento dai parametri “e non viene svolto alcun tipo di riferimento alla documentazione e alle giustificazioni proposte dalla società in sede di contraddittorio, pur avendole (L’Ufficio) ampiamente richiamate nell’appello incidentale”;
al contrario, nell’atto di accertamento risulta esser stato evidenziato che “l’Ufficio verificate le richieste della parte con la quale chiedeva la disapplicazione dello studio di settore: considerato che dalla disamina della memoria e della documentazione prodotta, emerge che nonostante la perdita di quattro principali clienti, la società è riuscita ugualmente a stare sul mercato e a produrre fatturato tanto che i ricavi nell’arco temporale 2002-2006 si sono attestati intorno a 3.700.000 euro; la società ha infatti, nella memoria prodotta, precisato che la perdita di fatturato derivante dai quattro clienti persi, sia stato parzialmente rimpiazzato e che ha dovuto compiere solo un giusto adeguamento dei prezzi di vendita; considerato altresì che nonostante la <<spietata concorrenza>> nel settore in cui opera la società, la stessa proprio nell’anno 2004 ha ampliato l’unità produttiva con l’acquisto di un nuovo capannone divenuto di circa 1.500 metri quadrati e ha quasi raddoppiato il costo del personale rispetto al 2003. Queste circostanze fanno intendere che la società era ben collocata sul mercato e appariva solida, tanto da portarla ad investire sia in beni strumentali che in forza lavoro. Tali investimenti sarebbero stati alquanto <<spregiudicati>> dal punto di vista imprenditoriale se la società non avesse avuto la convinzione di ampliare la propria fetta di mercato e sviluppare così potenzialmente nuovi clienti (…)”;
in buona sostanza, la sentenza impugnata, avendo ritenuto insussistenti motivazioni, per converso, esistenti nell’avviso, da cui si evince la effettuata valutazione delle ragioni addotte dalla contribuente nel corso del contraddittorio, va cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione Tributaria Regionale della Lombardia, affinché proceda a nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese.
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