CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 settembre 2019, n. 24035
Tributi – Contenzioso tributario – Atto di rinuncia al ricorso – Notifica alle parte costituite – Effetti processuali – Estinzione del giudizio
Ritenuto che
1. L’Impresa I. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in epigrafe indicata, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l’accertamento dell’Ufficio finanziario avente ad oggetto IRPEG ed IRAP per l’anno 2003.
2. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
3. A seguito di istanza di differimento della contribuente che in data 2.3.2017 aveva presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito in L. 225/16, la controversia, è stata fissata nella camera di consiglio del 13.6.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
4. In data 22.2.2019 la società ricorrente dichiarava ex art. 390 c.p.c. di rinunciare al ricorso essendo stata ammessa alla definizione agevolata della controversia.
Considerato che
1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
2. Nella specie l’atto di rinuncia, notificato alle parti costituite, essendo indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, determina l’estinzione del giudizio.
3. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
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