CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 settembre 2019, n. 24035 – La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio ed esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto , mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali