CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 settembre 2019, n, 24089

Rapporto di lavoro subordinato – Segretaria presso lo studio medico dentistico – Accertamento

Rilevato che

La corte d’Appello di Napoli con sentenza n.6886 del 2013 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 2009 che aveva condannato A.R. al pagamento di € 132.000,00 in favore di P.A., la quale aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in qualità di segretaria presso lo studio medico dentistico del R. dal 1992 al 2002 ;

la Corte territoriale ha preliminarmente emesso un sentenza non definitiva rilevando il vizio di notificazione dell’ordinanza di fissazione di udienza di prove testimoniali, emessa in primo grado, dichiarando conseguentemente la nullità delle prove raccolte e disponendo nuovamente, con separata ordinanza letta in udienza, l’escussione dei testi in altra data ;

la corte di merito ha escusso i testi di parte appellata , nessun teste presentatosi per l’appellante R., confermando la decisione di primo grado;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.R. con tre motivi, a cui ha opposto difese con controricorso P.A.;

Considerato che

con il primo motivo di gravame si deduce la nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 354 c.p.c.: la corte di merito ha errato nel non disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado in quanto la mancata notifica, in primo grado, dell’ordinanza di nuova fissazione dell’udienza di discussione dinanzi a giudice diverso dal primo assegnatario della causa, rientrerebbe in una ipotesi di mancata attivazione del contraddittorio e dunque di nullità del giudizio di primo grado;

il motivo è infondato; le ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 354 c.p.c. da parte del giudice di appello sono tassative presupponendo tali casi la mancanza dell’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti. Nella presente causa, in base alle stesse allegazioni del ricorrente, non risulta essersi verificata alcuna nullità della notificazione al R. del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dunque deve ritenersi comunque instauratosi il contraddittorio tra le parti;

questa Corte ha infatti rilevato (cfr Cass. 27516/2016) che, in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, c.1 c.p.c.) con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c., non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito;

nel caso in esame il giudice primo assegnatario del fascicolo, constatata la regolare costituzione di entrambe le parti e svolto un infruttuoso tentativo di conciliazione, ha tuttavia trasmesso gli atti al presidente di sezione per l’assegnazione del fascicolo al magistrato che aveva già trattato una precedente identica causa tra le stesse parti, decisa con dichiarazione di nullità del ricorso;

ciò che non risulta essere stato regolarmente notificato all’odierno ricorrente è, quindi, il decreto con cui il nuovo giudice ha fissato la successiva udienza dinanzi a sé, a seguito della nuova assegnazione della causa disposta dal Presidente di sezione;

pertanto la corte di merito ha rilevato la nullità della sentenza emessa in primo grado, perché l’attività istruttoria si era svolta in assenza della parte convenuta – assenza non rilevata dal giudice di prime cure- ma , correttamente, ha escluso Ia rimessione della causa al tribunale, disponendo la rinnovazione degli atti nulli;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di appello, essendo stata omessa la comunicazione dell’ordinanza di prosecuzione del processo per l’escussione dei testimoni, successivamente all’emanazione della sentenza non definitiva, in cui era stata dichiarata la nullità degli atti istruttori svolti in primo grado: per il ricorrente non essendo stata comunicata all’odierno ricorrente l’ordinanza di prosecuzione del giudizio di appello, ancora una volta gli era stata impedita la conoscenza dell’udienza fissata per le prove testimoniali a cui non aveva potuto partecipare, previa citazione dei propri testi;

anche tale motivo non merita accoglimento: nella sentenza definitiva la corte distrettuale ha chiaramente precisato – pagina 3 – che, con sentenza parziale, era stato rilevato il vizio di notificazione dell’ordinanza di fissazione dell’istruttoria in primo grado, con conseguente nullità di tale sentenza e che, con separata contestuale ordinanza, era stata fissata l’udienza di rinnovazione dell’istruttoria testimoniale;

ne consegue che, emergendo da quanto esposto nella sentenza impugnata, che la fissazione dell’udienza di prosecuzione del processo per l’assunzione delle prove, era stata effettuata in udienza alla presenza del difensore e messa a verbale, non vi era alcun ulteriore onere di comunicazione, da parte della cancelleria, di tale provvedimento istruttorio alle parti, presenti in udienza e dunque direttamente rese edotte delle disposizioni istruttorie impartite dalla corte di merito;

con il terzo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe considerato alcuni fatti decisivi quali a) la richiesta della A., in un precedente giudizio, di accertamento del rapporto di lavoro e di condanna al pagamento di differenze retributive per analogo periodo lavorativo, ma nei confronti di diverso soggetto giuridico , la società S.C. on line srl e b) l’aver lavorato l’A., con svolgimento di funzioni direttive, per Associazioni Onlus di cui ella aveva parte unitamente al ricorrente, presso la sede di tali associazioni e non presso lo studio dentistico del rotondo;

il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c. 1. n. 4 c.p.c.: le censure sono non soltanto generiche perché, facendo riferimento a non meglio individuate attività di gestione di pratiche relative a servizi di assistenza delle Associazioni Onlus a cui la A. e il R. facevano capo, non individuano con la dovuta precisione, quali fatti specifici non sarebbero stati esaminati dalla corte di merito, ma si tratta in particolare di doglianze prive di specificità e decisività, avendo la sentenza impugnata fatto espresso riferimento ad elementi in fatto – unica presenza nello studio dentistico della A., promemoria scritti del R. di richieste di compiti da svolgere – da cui ha tratto il convincimento della natura subordinata del rapporto di lavoro;

la censura pertanto si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame nel merito delle risultanze probatorie , precluso in questa sede di legittimità;

il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.