CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 settembre 2019, n. 24091
Infortunio sul lavoro – Collegamento causale tra l’evento traumatico e le menomazioni – Accertamento in sede giudiziaria
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Torino il R. deduceva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 7.8.03 per il quale l’INAIL gli riconosceva, con provvedimento del 16.2.06, una rendita commisurata al 45% di inabilità permanente; che in data 20.12.10 l’Istituto gli aveva notificato una revisione della rendita commisurata al 24%; che aveva proposto opposizione ex art. 104 del t.u. chiedendo una rendita pari al 50% (poi precisata nella misura di 48 punti ai sensi delle tabelle allegate al d.lgs n.38/00), che tuttavia, a seguito di visita collegiale, veniva respinta. Chiedeva pertanto la costituzione della rendita nella misura del 48%, rilevando che la misura della rendita può essere riveduta solo nei termini di cui agli artt. 83, 137 e 146 del t.u. n. 1124/65.
Si costituiva l’INAIL chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, nominato c.t.u., dichiarava che a seguito dell’infortunio erano derivati postumi permanenti per danno neurobiologico pari al 32% dal 24.11.10, per cui condannava l’INAIL alla relativa rendita, oltre accessori di legge.
La sentenza veniva impugnata dal R.; resisteva l’Istituto.
Con sentenza depositata il 6.8.13, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame, sulla base della c.t.u. espletata.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a due motivi, cui resiste l’INAIL con controricorso, poi illustrato con memoria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che dell’art. 2 t.u. n. 1124/65, lamentando che il collegamento causale tra l’evento traumatico e le menomazioni (plesso brachiale e gran pettorale destro) è una questione di fatto che solo ove fosse stata contestata dall’INAIL, ma non lo fu, avrebbe potuto consentire un nuovo accertamento in sede giudiziaria.
Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., 83 e 137 t.u. n. 1124/65, 13 d.lgs n. 38/00, lamentando che l’INAIL avrebbe potuto dedurre una variazione deI quadro sanitario del Romano e non già rivedere il nesso causale relativo ad una patologia già indennizzata.
I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Occorre infatti osservare che essendo pacificamente esclusa dalle parti ed incontestatamente dal giudice di appello, la sussistenza di una rettifica per errore (ex art. 9 d.lgs n.38/00), la presente controversia attiene al censurato valore percentuale dell’inabilità conseguente l’infortunio de quo, che ben può essere, in caso di contestazione tra le parti, accertata dal c.t.u. nominato dal giudice (anche sotto il profilo del diverso nesso causale risultante tra le patologie lamentate e l’infortunio) per modificazioni fisiche del titolare della rendita (art. 83 t.u.) nei termini ivi indicati e non contestati nella specie, così come non risulta, decisivamente, contestata in sede di merito la relazione del c.t.u. (Cass. n. 1237/09, Cass. n. 358/13).
II ricorso deve essere pertanto rigettato.
Avendo il ricorrente documentato il possesso delle condizioni reddituali di cui all’art. 152 d.a. c.p.c., lo stesso è esentato dal pagamento delle spese del presente giudizio, mentre sussistono, ratione temporis, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsti dall’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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