CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2018, n. 21195 – Ricorso in cassazione inammissibile qualora il ricorrente assolva al distinto onere previsto che richiede vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso