CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21741
Pensione di reversibilità – Indebita percezione – Forma di previdenza integrativa di tipo aziendale – Spettanza
Ritenuto che
M.T. adì il giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano per sentir annullare la determinazione e la missiva attraverso le quali la provincia di Bolzano gli aveva richiesto il pagamento dell’importo di € 56.716,43 a titolo di indebita percezione della pensione di reversibilità, corrisposta dall’Ente territoriale ai sensi dell’art. 48 della legge provinciale n. 4/1972 (tale norma fu poi abrogata dalla legge provinciale n. 6/2015);
il giudice adito declinò la propria giurisdizione, per cui T.M. riassunse il procedimento innanzi alla Sezione Giurisdizionale di Bolzano della Corte dei Conti in composizione monocratica; con ordinanza n. 6/2018 il giudice amministrativo contabile ha sollevato conflitto di giurisdizione, dopo aver rilevato che la controversia in esame atteneva ad una forma di previdenza c.d. aziendale, non riconducibile nell’ambito della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile;
il P.G. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di giurisdizione e per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che
la presente controversia, in relazione alla quale è chiesto il regolamento di giurisdizione, ha ad oggetto una domanda volta all’annullamento di una determinazione e di una missiva attraverso le quali la Provincia di Bolzano ha chiesto a M. T. il rimborso di somme dal medesimo indebitamente percepite in conseguenza dell’integrazione della pensione di reversibilità corrisposta dallo stesso Ente territoriale in virtù dell’art. 48 della legge provinciale n. 4/1972, poi abrogato dalla successiva legge provinciale n. 6/2015; occorre tener presente che la controversia in esame attiene ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale, in cui gli emolumenti pretesi in restituzione non assolvono ad una funzione assistenziale e la pensione, che sarebbe spettata al de cuius all’atto del decesso, viene in gioco esclusivamente come parametro per la quantificazione della suddetto trattamento integrativo (integrazione della pensione di reversibilità rapportata al 60% del trattamento pensionistico);
ne consegue che la relativa questione non è riconducibile nell’alveo della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile, così come chiaramente delineata dagli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti);
in siffatta materia, tra l’altro, questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi (Sez. Un., sentenza n. 21586 del 19.10.2011), statuendo che «E’ devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dall’INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei ratei dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita, la cui percezione è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza interno (e, dunque, di corresponsione dovuta dall’ente pubblico datore di lavoro), trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego; ne consegue l’attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell’omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998» (in senso conf. v. Sez. U., ord. n. 22381 del 27.10.2011, nonchè Sez. Lav., sent. n. 12462 dell’8.6.2011);
nel caso di specie la pretesa restitutoria è stata avanzata dall’Ente locale in data successive al 30.6.1998, per cui non possono porsi dubbi sulla sussistenza, anche ratione temporis, della giurisdizione del giudice ordinario;
si è, infatti, affermato (Sez. U., sent. n. 24668 del 24.11.2009) che «In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro (nella specie, nei confronti del Ministero della Giustizia) diretta ad accertare l’illegittimità della pretesa restitutoria dell’Amministrazione, ove la richiesta dell’ente medesimo sia successiva al 30 giugno 1998, dovendosi ritenere che, nel caso di ripetizione d’indebito, integrino la nozione di “questione” ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo i fatti rilevanti ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore, ma anche la mutata valutazione e qualificazione della fattispecie concreta operata dall’ente con la richiesta di restituzione, atteso che solo a seguito di quest’ultima può dirsi insorta la lite tra l’Amministrazione e il dipendente» (in senso conf. v. pure Sez. U., sent. n. 26650 del 22.12.2016);
va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
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