CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10231
Tributi – ICI – Area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato – Qualificazione di area edificabile – Esclusione
Fatti di causa
Rilevato che i contribuenti C.B. e N.V. ricevevano dal comune di U.V. avvisi di accertamento in rettifica aventi ad oggetto l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 per un imponibile complessivo non dichiarato di 291.306 euro relativamente a dei terreni siti in suddetto comune che, secondo il vigente piano regolatore generale (PRG), avevano quale destinazione: “Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale”;
che i contribuenti proponevano ricorso avverso tali avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano sostenendo l’inedificabilità di tali terreni in quanto soggette ad un vincolo di destinazione pubblico;
che si costituiva il comune di comune di U.V. sostenendo che nell’area in questione non sarebbe precluso l’intervento del privato, purché coerente con la destinazione dell’area, in quanto tali terreni erano sottoposti non ad un vincolo espropriativo ma conformativo;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza 264/31/11, annullava gli avvisi di accertamento accogliendo il ricorso, sulla base dell’argomentazione che un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico non può essere considerata edificabile;
che avverso tale sentenza proponeva appello il comune di U.V., ribadendo le argomentazioni già svolte in primo grado;
che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 71/35/13, rigettava l’appello, ritenendo che un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, e quindi per un utilizzo meramente pubblicistico, è sottoposta a vincoli di destinazione tali che non consentono di dichiarare tali aree edificabili;
che avverso tale sentenza il comune di U.V. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e i contribuenti si costituivano con controricorso;
Ragioni della decisione
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il comune di U.V. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 nonché dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, ritenendo che un’area è edificatale ed è soggetta ad imposta quando è inserita in un PRG;
che i contribuenti, nel loro controricorso, sostengono l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e per essere state sollevate in questa sede di legittimità delle questioni nuove;
che, nel merito, i contribuenti sostengono l’infondatezza del ricorso in quanto le aree destinate a verde pubblico non sarebbero suscettibili di imposizione fiscale;
ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno esaminare innanzitutto il merito della questione sollevata;
ritenuto che il motivo di ricorso è infondato;
che la questione controversa infatti è relativa al se il vincolo di destinazione urbanistica a “verde pubblico” sottragga l’area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell’ICI;
che un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
che pertanto un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione (Cass. Sez. 5, n. 9169 del 21 aprile 2011; Cass. Sez. 5, n. 25672 del 24 ottobre 2008).
che manca, infatti, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2, per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero – quale criterio meramente suppletivo – in base alle effettive possibilità di edificazione (Cass. 25 marzo 2015, n. 5992);
che deve, quindi, negarsi la natura edificabile delle aree, come quella del caso di specie, comprese in zona destinata dal PRG a “Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale” in quanto tale destinazione preclude ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione;
che pertanto, come nella fattispecie, “ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione” (Cass. 14 settembre 2016, n. 18057; Cass. 14 giugno 2007 n. 13917);
ritenuto che pertanto il ricorso del comune di U.V. va rigettato e che la disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
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