CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10256
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Costituzione in giudizio dell’appellante – Termine – Entro 30 giorni dalla ricezione dell’appello da parte del destinatario – Deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata in luogo della ricevuta di spedizione – Validità
Ritenuto in fatto
1. L.R. impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno 2003.
2. Con sentenza depositata il 7-12-2009 la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate con atto spedito a mezzo servizio postale in data 20-1-2011 e ricevuto il 21-1-2011, come attestato dall’avviso di ricevimento depositato unitamente al ricorso.
4. La Commissione tributaria regionale riteneva inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto all’atto della costituzione non era stato depositato l’avviso di spedizione della raccomandata. Per la Commissione regionale il ricorso di appello era affetto da nullità insanabile se, entro trenta giorni dalla data della sua spedizione a mezzo posta alla controparte, non veniva depositata presso la segreteria la fotocopia della ricevuta della spedizione.
5. Proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate.
6. La L. non presentava controricorso.
6.Con ordinanza in data 29-3-2016 la Corte di Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in ordine alla interpretazione dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992.
Considerato in diritto
1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quella della sua ricezione da parte del destinatario. La copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, sul quale sono indicate sia la data di spedizione che quella di ricezione dell’atto, è stata depositata unitamente al ricorso, come risulta dalla attestazione della cancelleria.
Il ricorso, quindi, in base all’avviso di ricevimento è stato spedito in data 20-1-2011 e ricevuto in data 21-1-2011, quindi l’impugnazione era tempestiva, essendo stata depositata la sentenza della Commissione provinciale il 7-12-2009, scadendo il termine lungo per l’appello il 22-1-2011. La costituzione in giudizio era tempestiva in quanto avvenuta il 18-2-2011, quindi entro i trenta giorni dalla ricezione dell’appello da parte della destinataria (21-1-2011).
2.Il motivo è fondato.
2.1. Invero, per la Suprema Corte a Sezioni Unite, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario – o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione – (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452).
2.2. Inoltre, sempre nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione “entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario”, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto – o della sentenza – (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 – 03).
2.3. Infine, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità e la procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o meno in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002), anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011).
3. Tanto premesso risulta in atti che l’appello è stato spedito il 20-1-2011, in quanto nell’avviso di ricevimento la data di spedizione è indicata in modo “meccanografico”, quindi, prima della scadenza del termine per proporre appello (22-1-2011), essendo stata depositata la sentenza di primo grado il 7-12-2009.
Peraltro, anche l’avviso di ricezione reca come data di arrivo alla destinataria quella del 21-1-2011, sicché anche volendo considerare l’avviso di ricezione risulta rispettato il termine per la notifica tempestiva dell’appello.
Va, poi, aggiunto che l’avviso di ricezione è stato depositato lo stesso giorno del deposito dell’appello (il 18-2-2011) e non in data a questo termine successiva.
Pertanto, risulta rispettato il termine di trenta giorni tra la data della ricezione della raccomandata ed il deposito dell’avviso di ricezione in Cancelleria.
3.1. Peraltro, per la Suprema Corte (Cass. Civ., 21 novembre 2017, n. 27576, che richiama Cass.Civ., 5671/2010; Cass. Civ., 434/2007; Cass. Civ., 11088/2004), anche se l’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente l’appello, inviata a mezzo posta dall’Ufficio erariale, possa essere ritenuto un documento “allegato”, soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 24 comma 1 del d.lgs. 546 del 1992 ed all’art. 74 disp. att. c.p.c. (trattandosi di un documento attinente comunque alla rituale instaurazione del rapporto processuale), deve rilevarsi che l’obbligo di elencazione dei documenti rappresenta una mera irregolarità formale che deve essere tempestivamente contestata dalla controparte, circostanza questa nemmeno prospettata dalla parte.
4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.