CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8185
Tributi – Cessione di terreni – Applicazione dell’IVA – Requisiti soggettivo ed oggettivo – Perizia asseverata – Terreni a destinazione agricola coltivati dai proprietari – Onere di prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
– P.A.R. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l’anno 2003 relativo ad IVA accertata su maggiori operazioni imponibili con specifico riferimento alla vendita di un terreno edificabile; la contribuente deduceva che il terreno era “interamente personale e non aziendale”, oltre ad essere pervenuto per successione ereditaria e che lo stesso era solo in parte edificabile, per essere una parte destinata ai servizi.
– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso sul rilievo che non è assoggettabile ad IVA un terreno già agricolo e divenuto edificabile.
– Proposto gravame dall’ufficio, la CTR lo accoglieva, rilevando che non era stato provato da parte della contribuente che il terreno per cui è causa non fosse stato strumentale all’impresa agricola e che, anzi, per come era dato ricavare dalla perizia del 21.11.2002, redatta dal geom. L., la destinazione agricola risultava pienamente confermata; inoltre era risultato non essere mai stato istituito dall’impresa agricola un registro idoneo a individuare con certezza i terreni destinati permanentemente alla attività agricola da quelli non considerati tali; infine, era rimasta senza esito la richiesta dell’ufficio alla parte, volta a determinare la esatta parte di terreno non edificabile mediante la produzione di idonea documentazione, produzione che è stata omessa.
– Per la cassazione della predetta sentenza, la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.
– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c. e ha quindi depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in
conformità al protocollo d’intesa del 15.12.2016, trattandosi di giudizio ante 30.10.2016.
Considerato che
– I motivi di cui consta il ricorso recano:
1) “Violazione e mancata applicazione dell’art. 177, primo comma lett. A), c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, DPR 633/72; denunzia a sensi dell’art. 62 d. Igs. 546/92 e art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”;
2) “Violazione e mancata applicazione dell’art. 65 DPR 917/86; violazione e mancata applicazione dell’art. 2217 c.c., dell’art. 2710 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, 633/72; denunzia a sensi dell’art. 62 d. Igs. 546/92 e art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art:. 40 e 54 DPR 917/86 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, DPR 633/72; denunzia a sensi dell’art. 62 d. Igs. 546/92 e art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”.
– I motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
– Come evidenziato nella sentenza impugnata, sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, in presenza dei quali l’operazione – nella specie la compravendita oggetto dell’atto impositivo per cui è causa – rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Dalla perizia asseverata risulta che il terreno, oggetto della compravendita, avesse una destinazione agricola e fosse, come tale, coltivato dai proprietari; inoltre non è risultato che fosse stato istituito un registro degli inventari al fine di stabilire con certezza i terreni destinati ad attività agricola e quali destinati invece ad altre attività; la cessione del terreno in parola rientra dunque tra le attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa e, come tale, essa è soggetta ad IVA. A fronte degli elementi indicati avrebbe dovuto la contribuente fornire la prova contraria diretta a dimostrare la natura non agricola del terreno e la sua destinazione a fini diversi da quelli agricoli; tale onere non risulta essere stato assolto attraverso la produzione del registro delle fatture di acquisto in calce alla quale si legge l’annotazione vergata a mano “I terreni non vengono inseriti tra i beni aziendali in quanto da considerarsi strettamente e totalmente personale sin dalla data di acquisto”. Si tratta di documento avente la natura giuridica della mera dichiarazione di parte non suffragata da nessun elemento oggettivo.
– Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato; nulla per le spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.