CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11111 – Le scritture private prive di data certa sono inopponibili ai soggetti, come il curatore del fallimento, estraneo al rapporto giuridico di cui esse costituiscono prova scritta, ove, in relazione alla loro data, si vogliano conseguire effetti negoziali propri della convenzione