CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34551
Rapporto di lavoro – Mansioni dirigenziali – Differenze retributive – Riliquidazione dell’indennità di buonuscita
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Firenze, pronunciando sull’appello principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sull’impugnazione incidentale proposta dall’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accolto il ricorso di M.D. e, ritenuto provato lo svolgimento di mansioni dirigenziali nel periodo 1 luglio 1998/31 marzo 2008, aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e l’Istituto previdenziale alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, da calcolare sulla base dell’ultimo stipendio effettivamente spettante alla data di cessazione del rapporto;
2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha respinto l’eccezione di prescrizione riproposta in appello dal Ministero, rilevando che il Tribunale correttamente aveva accertato l’efficacia interruttiva delle richieste inoltrate dall’interessato in date 12 aprile 2001, 12 luglio 2002 e 12 ottobre 2006, tutte dirette ad ottenere, non solo l’attribuzione dello status di dirigente, ma anche il conseguente trattamento retributivo;
3. aveva, però, errato il primo giudice nella quantificazione degli importi da corrispondere al D., perché nella posta del “percepito” dovevano essere inclusi tutti gli emolumenti ricevuti a qualsiasi titolo dal dipendente e perché non aveva considerato il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria imposto dall’art. 22 della legge n. 724/1994;
4. infine il giudice d’appello ha rilevato che gli interessi legali dovevano essere calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il solo Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese M. D. mentre è rimasto intimato l’Istituto previdenziale;
6. il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..
Considerato che
1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ., in relazione agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e sostiene, in sintesi, che non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva alle missive dell’ 11 aprile 2001 e del 12 luglio 2002, con le quali il dipendente si era limitato a sollecitare, per il futuro e nei limiti dei posti disponibili, il conferimento di un incarico dirigenziale;
1.1. il ricorrente evidenzia che nell’interpretare gli atti in parola il giudice del merito avrebbe dovuto valorizzare la comune intenzione delle parti, il comportamento successivo delle stesse, il contesto in cui l’atto si inseriva, il canone di buona fede e, quindi, escludere che la prescrizione fosse stata interrotta, perché solo con la lettera del 12 ottobre 2006 il D. aveva avanzato richiesta di pagamento « delle differenze arretrate dovute (compresi gli assegni accessori) avendo svolto funzioni superiori di dirigente di seconda classe»;
2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale di avere violato, o falsamente applicato, l’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, da interpretare in combinato disposto con gli artt. 821, 1282 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., perché nell’impiego pubblico gli interessi legali vanno calcolati al netto delle ritenute di legge «potendosi ritenere produttivo di interessi solo il denaro che viene posto a disposizione del creditore e che effettivamente ne incrementi il patrimonio e non quello corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d’imposta attraverso rapporto di delegazione ex lege»;
3. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa del controricorrente sul rilievo dell’asserita inesistenza della notificazione, effettuata nel domicilio eletto dal D. in relazione al giudizio di primo grado, anziché presso quello, diverso, indicato per il giudizio di appello;
3.1. questa Corte, sviluppando il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 14916/2016, ha già evidenziato, ed all’orientamento occorre dare continuità, che «l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come tale, che, per la fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita; la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l’atto risulti consegnato al destinatario e non restituito al mittente, non è pertanto inesistente, ma nulla ed è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità» ( Cass. n. 7703/2018);
3.2. ne discende che nella specie il vizio è stato senz’altro sanato attraverso la notifica del controricorso, con il quale il D., oltre ad eccepire l’inesistenza della notificazione, si è difeso nel merito;
4. il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché la censura si incentra sull’interpretazione delle missive, alle quali entrambi i giudici del merito hanno attribuito efficacia interruttiva della prescrizione, ma è formulata senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
4.1. la norma citata impone «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» e, quindi, è necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, precisi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
4.2. occorre rilevare al riguardo che il requisito di cui al richiamato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non può essere confuso con quello di procedibilità previsto dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., soddisfatto dal deposito dei fascicoli di parte e dalla richiesta di trasmissione di quello d’ufficio, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048), una volta che sia stato assolto l’onere di specifica indicazione, da intendersi nei termini sopra precisati;
4.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente, che nel ricorso ha riportato solo minimi stralci delle missive, non ha allegato i documenti invocati, non li ha inseriti nel fascicolo formato ex art. 369, comma 2, cod. proc. civ. né ha fornito indicazione sulla loro allocazione nei fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio di merito;
4.4. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che la Corte d’Appello ha motivato la pronuncia anche attraverso il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e pertanto il Ministero aveva l’onere di precisare quale fosse la motivazione del Tribunale specificamente condivisa dal giudice d’appello (Cass. S.U. n. 7074/2017) per porre la Corte in condizione di verificare ex actis la sussistenza della denunciata violazione dei canoni legali di ermeneutica;
5. è invece fondato il secondo motivo, perché la Corte fiorentina, nel ritenere applicabili all’impiego pubblico i medesimi principi che valgono, quanto al calcolo degli interessi, in caso di condanna del datore di lavoro privato, si è posta in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall’art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell’autorità amministrativa, costituendo l’individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della I. n. 724 del 1994.» ( Cass. S.U. n. 14429/2017);
5.1. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, perchè la pronuncia è generica in relazione alla quantificazione degli interessi, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. ed il Ministero deve essere condannato al pagamento degli interessi legali da calcolare sugli importi netti da corrispondere al D.;
5.2. – per il resto la decisione gravata deve essere confermata, anche in relazione al regolamento delle spese di lite;
5.3. la parziale fondatezza del ricorso, al quale il D. ha resistito ribadendo, anche nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., la correttezza della sentenza gravata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità;
5.4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero al pagamento degli interessi legali da calcolare sugli importi netti da corrispondere a M. D.. Conferma nel resto le statuizioni della sentenza impugnata anche in relazione al regolamento delle spese. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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