CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5756
Rapporto di lavoro – Pagamento dei premi omessi – Opposizione avverso la cartella esattoriale – Accertamento della fondatezza della pretesa contributiva
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva dichiarato inammissibile l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale con cui la società concessionaria della riscossione per la provincia di Arezzo aveva intimato a Gestione B Bar Srl il pagamento di premi e sanzioni richiesti dall’Inail.
2. La pretesa dell’istituto traeva fondamento dal verbale di accertamento n. 520 del 24 marzo 2007 concernente due lavoratori che avrebbero iniziato la loro prestazione lavorativa in data antecedente rispetto alla formalizzazione dei rispettivi rapporti. Tale verbale era stato impugnato in data 28 giugno 2007 davanti al Tribunale di Arezzo. In ragione di ciò, il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, in accoglimento della relativa eccezione dell’opponente, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 terzo comma del d.lgs n. 46 del 1999.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Gestione B Bar Srl. Le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
4. come primo motivo di ricorso l’Inail deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 terzo comma del d.lgs. n. 46 del 1999 e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. Evidenzia che il ricorso giurisdizionale avverso il verbale ispettivo è stato esperito solo nei confronti dell’Inps, mentre l’Inail ne è rimasto estraneo. Inoltre, l’istituto, venuto a conoscenza dell’accertamento, aveva autonomamente elaborato gli elementi derivanti dal verbale e, rapportandoli alle proprie norme sostanziali, diverse da quelle dell’Inps, aveva richiesto il pagamento dei premi omessi in relazione alle posizioni lavorative oggetto dell’accertamento.
5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 24 e 25 del d.lgs n. 46 del 1999 e rileva che l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui la temporanea carenza di potere di agire in via esecutiva non comporta pregiudizi in termini di decadenza – atteso che l’articolo 25 del d.lgs n. 46 del 1999 fa decorrere il termine, nel caso di gravame giudiziario, dall’anno dalla sentenza definitiva resa nell’altro procedimento – sarebbe palesemente errata nel caso in cui l’istituto, non essendo parte nel giudizio di contestazione del verbale di accertamento, non riceva alcuna comunicazione dell’esito dello stesso, del suo termine e di eventuali provvedimenti interinali del giudice.
6. Come terzo motivo lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e riferisce di aver chiesto sia nella memoria di costituzione in primo grado che nel ricorso in appello anche la pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa creditoria, domanda che non è stata presa in esame del giudice fiorentino.
7. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati, alla luce dell’orientamento più volte ribadito da questa Corte secondo il quale l’operatività del comma 3 dell’art. 24 del d.Lgs. 26/02/1999, n. 46 (a mente del quale, lo si ricorda, “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”), prescinde dal fatto che l’accertamento sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta (v. Cass. n. 4032 del 01/03/2016; Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
8. Il terzo motivo è invece fondato.
Questa Corte ha già chiarito che in tema di riscossione di contributi e premi, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v. ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262). Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. n. 12311 del 04.12.1997) che l’opposizione da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
Con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395).
9. Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 5/4/2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15/1/1996, n. 264; Cass. 18/4/2002, n. 5635) a rilevare l’illegittimità dell’ iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un’ eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell’ente e non essendo stato neppure dedotto che vi sia stata una cartella di pagamento azionata in via esecutiva.
10. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile soluzione, la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà procedere ad esaminare nel merito la pretesa impositiva, oltre che provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio.
11. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.