CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5368
Tributi – Revisione parziale classamento ex art. 1, co. 335, L. n. 311 del 2004 – Motivazione dell’atto – Onere di indicazione degli elementi che in concreto hanno inciso sulla singola unità immobiliare
Premesso che
1. con sentenza n. 4304, depositata il 14 luglio 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.R.S. contro l’avviso di revisione del classamento di una (sua) unità immobiliare posta in Roma, emesso dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311;
2. la commissione regionale riteneva che, contrariamente a quanto dedotto dalla contribuente, l’avviso fosse adeguatamente motivato con l’indicazione degli atti prodromici alla procedura di riclassamento, senza necessità di alcun riferimento allo specifico immobile e ciò sul richiamo alla sentenza di questa Corte n. 21176/2016;
3. avverso la menzionata sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
Considerato che
1. Il ricorso è fondato. Per l’orientamento della Corte che, pur avendo trovato espressione già prima della ricordata sentenza 21176/2016 – vedasi Cass. 4712/2015 e 3156/2015, si è definitivamente consolidato in epoca successiva anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 1, comma 335, l. 311, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in questo modo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui all’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass. 31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass. 22900/2017). In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335 della l. n. 311 del 2004, l’atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell’art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass, 6-5, n. 9770/2019; Cass, Sez. 5, n. 19810/2019). Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione regionale ha ritenuto che il riclassamento ex art. 1 comma 335 l. n. 311 del 2004 sia da ritenere motivato con una valutazione astratta (incombendo poi sul contribuente l’onere di offrire gli elementi volti ad escluderne i presupposti nella ipotesi concreta);
2. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato;
5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e conseguentemente annulla l’avviso di accertamento impugnato; compensa le spese dell’intero giudizio.