CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5370
Tributi – Contenzioso tributario – Termine di ricorso – Controversie di valore non superiore a venti mila euro – Termine lungo – Applicabilità
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 250/23/11, pronunciata il 22.9.2011 e depositata l’8.11.2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 1999 per IVA ed IRAP nei confronti di G.R. a cui nella qualità di ex socio della F.Ili G. Sas di M.G. (cancellata dal registro delle imprese) veniva contestata la falsità soggettiva di una fattura della “L.S. di L.S. & c. Sas” (fattura n. 128 del 27.4.1999 di £. 150.111.000, oltre IVA di £. 30.022.000), in quanto relativa ad operazione inesistente.
2. Il G. resiste in giudizio con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine lungo previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e comunque l’infondatezza dello stesso.
3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis-1, cod. proc. civ.
4. Il controricorrente ha depositato una memoria nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che
1. Preliminarmente va affermata l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso, proposta dal contribuente in base alla considerazione che la lite, essendo di valore superiore ad euro 20.000,00, non è soggetta alla sospensione dei termini di cui alla lettera c) del 12° comma dell’art. 39 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111). Ciò in quanto, in base all’orientamento della Corte, secondo la previsione dell’art. 39, 12° comma, citato, <<sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro, intendendosi per valore della lite secondo le indicazioni dell’art. 16, 3° comma, lett. c), legge 27 dicembre 2002 n. 289 (richiamato dall’art. 39 d.l. n. 98 del 2011), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo>> (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22255). Nel caso in esame, l’importo delle imposte oggetto di contestazione, al netto di interessi e sanzioni, come emerge dagli atti, è inferiore al tetto di euro 20.000,00, talché l’eccezione si appalesa infondata.
2. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 2697 cod.civ., sostenendo che spetti al contribuente l’onere di provare la correttezza dell’operazione.
2.1. Il motivo è infondato, in primo luogo perché non congruente col deciso, giacché la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell’ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l’onere di dimostrare la correttezza dell’operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all’uopo offerti da G.
2.2. Inoltre, il motivo pecca di astrattezza, perché non sottopone a critica alcuna specifica affermazione della sentenza.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono nel caso di specie i presupposti per il versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura generale dello Stato, in caso di soccombenza, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., VI sez. 29/01/2016, n. 1778 Rv. 638714-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate che condanna al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal controricorrente che liquida in €. 2.000,00, oltre ad €. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5396 depositata il 29 febbraio 2024 - In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19903 - Ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19209 del 15 giugno 2022 - Ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21733 - Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20395 depositata il 14 luglio 2023 - In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione, ha soltanto l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19115 del 14 giugno 2022 - In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…