CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5376 – Il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro ed anche nell’ipotesi della cessione d’azienda il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale, ma nel senso che l’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto