CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5406 – La riassunzione ai sensi dell’art. 8 l. cit., a differenza della reintegrazione a norma dell’art. 18 l. 300/1970, determina la ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, per cui quando il lavoratore chieda il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la riassunzione