CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5411
Docente – Cessazione dal servizio – Raggiunti limiti di età – Richiesta di permanenza in servizio – Accertamento del diritto alla riammissione in servizio – Massima anzianità contributiva – Prova
Rilevato
1. che, con sentenza del 19 settembre 2013, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e rigettava la domanda proposta da G.B., cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 31.8.2010 con un’anzianità contributiva pari a 38 anni nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Liceo scientifico statale “F.L.” di Bergamo presso il quale aveva prestato la propria attività lavorativa quale docente, avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla riammissione in servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva con condanna del Ministero al risarcimento del danno economico patito pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dall’1.9.2010 e sino all’effettiva riammissione o, in subordine il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima condotta posta in essere dall’istituto scolastico Liceo scientifico statale “F.L.” presso il quale operava ed in ogni caso il risarcimento del danno esistenziale patito;
2. che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa avanzata in via principale per essere la richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età soggetta a decadenza, il cui determinarsi è preclusivo della riammissione in servizio ed infondata altresì la domanda subordinata, intesa come diretta ad un risarcimento del danno da perdita di chance, per essere il diritto soggettivo al trattenimento in servizio, ove anche tempestivamente richiesto, comunque condizionato in quanto soggetto all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, ed in quanto tale considerata carente con riguardo all’allegazione ed alla prova di quegli elementi oggettivi dai quali desumere il sicuro accoglimento della stessa, non essendo così configurabili gli elementi addotti, peraltro, solo in sede di gravame, quale il giudizio espresso dal Dirigente scolastico privo di competenza in materia ed irrilevante, ai predetti fini, la circostanza per cui l’unica ragione addotta a motivo del diniego della domanda era data dalla tardività della richiesta;
3. che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale il Ministero si è limitato a rilasciare delega per la difesa nel corso dell’udienza di trattazione, mentre il Liceo scientifico “F.L.” di Bergamo è rimasto intimato;
Considerato
4. che, con il primo motivo, rubricato con generico riferimento alla violazione delle norme di legge in tema di esercizio del potere di autotutela spettante alla P.A. poi indicate nell’art. 97 Cost. e nell’art. 1, l. n. 241/1990, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il non aver contrastato l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione, consistito nel non aver dato impulso al proprio potere di autotutela a fronte della responsabilità da inadempimento, desumibile a carico della stessa Amministrazione dalla pronunzia resa all’esito del procedimento d’urgenza in origine promosso dal ricorrente, con l’accoglimento della domanda principale avanzata nel giudizio di merito volta alla riammissione in servizio ed al ristoro del danno patrimoniale conseguente al suo diniego;
5. che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 d.lgs. n. 502/1992 e 72 d.l. n. 112/2008 nonché di ogni altra norma dipendente, preordinata o connessa in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui la riammissione in servizio era da configurarsi quale diritto meramente condizionato, dovendosi, al contrario, ciò escludersi sia in astratto, alla luce delle invocate norme di legge, sia in concreto avendo l’Amministrazione riconosciuto quel diritto, come attestato da risultanze documentali di cui la Corte ha trascurato l’apprezzamento;
6. che nel terzo motivo, la cui rubrica è formulata con riguardo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e ss., 1175 e 1375 c.c. o alternativamente dell’art. 2043, dell’art. 509, comma 2, l. n. 297/1994, 99 e 100 c.p.c., 210 c.p.c. 191 e ss. c.p.c., 2697 c.c., 2727, 2728 e 2729 c.c., 2699 c.c. e di ogni altra norma alle predette disposizioni preordinata o connessa, si censura, in via subordinata, solo in caso di ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso da parte di questa Corte, la qualificazione della domanda operata dalla Corte territoriale in termini di risarcimento del danno da perdita di chance e quanto dalla Corte medesima evidenziato circa le carenze di allegazione e prova in relazione alla domanda così qualificata, da ritenersi smentite in relazione a quanto emergente dagli atti del ricorrente e dallo svolgimento dell’istruttoria;
7. che con il quarto motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 d.lgs. n. 502/1992 e 72 d.l. n. 112/2008 nonché di ogni altra norma dipendente, preordinata o connessa, ivi compresa la disposizione di cui all’art. 97 Cost., imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione della congruità e razionalità dell’atto di gestione posto in essere dall’Amministrazione, in particolare sotto il profilo dell’obbligo di motivare il provvedimento da assumere in coerenza con gli elementi di fatto e di diritto da cui discende;
8. che nel quinto motivo si imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa il carattere perentorio del termine per la presentazione della domanda di mantenimento in servizio di cui al D.M. 15.2.2009 n. 95, fissato al 16.1.2010, e di conseguenza la violazione degli artt. 2694, 2695, 2696 e 2697 c.c. in materia di decadenza;
9. che con il sesto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 509, commi 2 e 4, d.lgs. n. 297/1994, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale circa l’applicabilità, ai fini dell’individuazione del termine di presentazione della domanda di mantenimento in servizio, al disposto dell’art. 1, d.P.R. n. 351/1998, che la rimette ad un decreto ministeriale da emanarsi anno per anno, piuttosto che alla disposizione invocata per cui quella domanda in via generale va presentata entro il 31 marzo dell’anno di compimento del 65° anno di età;
10. che, nel settimo motivo, la violazione degli artt. 1218, 1175, 1375, 2043 c.c. 99 e 112 c.p.c., 2697 c.c. nonché di ogni altra norma dipendente, preordinata o connessa è prospettata in relazione all’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale;
11. che l’impugnazione proposta deve ritenersi infondata quanto al quarto, quinto e sesto motivo, tutti volti a censurare la decisione della Corte territoriale di rigetto della domanda principale, diretta a conseguire la declaratoria di validità della domanda di trattenimento in servizio inoltrata dal ricorrente ed, in quanto tali, suscettibili in questa sede di trattazione congiunta, condividendosi il dato da cui muove la pronunzia della Corte territoriale relativo all’applicabilità nella specie dell’art. 1 d.P.R. 351/1998 che subordina la presentazione della domanda di trattenimento in servizio ex art. 509 d.lgs. n. 297/1994 al rispetto di un termine anno per anno fissato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto la comminatoria di decadenza dal diritto in caso di superamento di detto termine, da qualificarsi, quindi, perentorio;
12. che parimenti infondati si rivelano il primo, secondo, terzo e settimo motivo, anch’essi suscettibili di trattazione congiunta in quanto tutti intesi a censurare la decisione resa dalla Corte territoriale sulla domanda risarcitoria svolta dal ricorrente in via subordinata, sul presupposto della qualificazione colposa, operata dal primo giudice e non censurata in sede di gravame dalle amministrazioni allora appellate, del comportamento dell’Istituto scolastico datore, relativo all’omessa comunicazione all’interessato del termine di presentazione della predetta domanda di trattenimento in servizio, dovendosi rilevare la correttezza dell’assunto della Corte territoriale circa l’inconfigurabilità nella specie di un danno risarcibile, anche nella sua componente esistenziale, stante la corretta qualificazione del pregiudizio derivato dall’inibita opportunità di esercizio di un diritto, quello al trattenimento in servizio, condizionato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata (cfr., da ultimo, Cass. 16.10.2017, n. 24372), quale danno da perdita di chance e l’omessa confutazione da parte del ricorrente dei rilievi in base ai quali la Corte territoriale ha escluso l’allegazione e la prova di elementi di fatto utili ad attestare l’effettività, in difetto del comportamento pregiudizievole, dell’opportunità conculcata;
13. che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver tanto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quanto il Liceo scientifico “F.L.” di Bergamo svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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