CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5413
Credito per contributi a percentuale – Inps – Prescrizione – Avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito – Accertamento di un maggior reddito
Rilevato in fatto
Che, con sentenza depositata il 26.2.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi a percentuale fatto valere dall’INPS nei confronti di S.B.;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura; che S.B. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1 e 2, l. n. 233/1990, e 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito; che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2941 n. 8 c.c., 1 e 2, l. n. 233/1990, e 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), per non avere la Corte di merito ritenuto che il termine prescrizionale dovesse comunque rimanere sospeso nelle more dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente dolosamente occultato il proprio reddito;
che il primo motivo è infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, l. n. 233/1990, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3, l. n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997, avendo quest’ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018);
che anche il secondo motivo è infondato, essendosi parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.