CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2487 – Va ribadita l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione