CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2019, n. 17359
Omesso versamento dei contributi e dei premi – Verbale di accertamento – Iscrizione a ruolo – Termine di decadenza
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Firenze, per quello che qui ancora rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale dichiarava illegittima T iscrizione a ruolo effettuata a carico di L. K., in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. La f. di L. K. & c. s.a.s., avente ad oggetto contributi Inps e somme aggiuntive accertati con verbale di accertamento notificato il 24/5/2006, relativi ad importi dovuti dal 12.1.2004 al 31.12.2006.
2. La decisione era sorretta dalla considerazione che l’iscrizione a ruolo era avvenuta solo nel corso del 2008, sicché doveva ritenersi maturato il termine decadenziale previsto dall’art. 25 del d.lgs n. 46 del 1999, la cui operatività, inizialmente fissata dall’art. 36 comma 6 con riguardo ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati a far data dall’entrata in vigore del decreto, era stata differita al 1 gennaio 2001 dalla l. n. 388 del 2000, art. 78 comma 24, poi al 1 gennaio 2003 dall’art. 38 comma 8 della I. n. 289 del 2002 ed infine ancora al 1 gennaio 2004 con la I. n. 350 del 2003.
3. Né poteva applicarsi la sanatoria introdotta dall’art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, in quanto essa non poteva operare nei casi nei quali, come nella specie, la decadenza era già maturata al momento dell’entrata in vigore del decreto legge.
4. Per la cassazione della sentenza V Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso L. K., in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. La f. di L. K. & c. s.a.s.. Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.) non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
5. l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 12 del d.l. n.78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, in relazione all’art. 25 del d.lgs n. 46 del 1999.
6. Sostiene che tale norma avrebbe ulteriormente dilazionato l’applicabilità della decadenza di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, successivamente alle proroghe già previste dall’art. 36 comma 6 d.lgs. n. 46 del 1999, dall’art. 78 comma 24 della l. n. 388 del 2000, dall’art. 38 comma 8 della I. n. 289 del 2002 e dall’art. 4 comma 25 della I. n. 350 del 2003.
7. Aggiunge che la norma avrebbe previsto una decadenza soltanto processuale, relativa al venir meno del potere dell’ente di iscrivere a ruolo e di promuovere l’esecuzione forzata speciale, senza intaccare il diritto di credito dell’istituto.
8. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affrontato le questioni trattate con il recente arresto n. 5963 del 12/03/2018, cui occorre dare continuità.
9. Si richiama quindi la motivazione ivi resa, nella quale si è in primo luogo premesso che in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:
– l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie;
– coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;
– l’art. 25 cit. del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione (v. Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.
10. Si è poi rilevato che l’efficacia della previsione di cui all’art. 25 d. lgs. n. 46 del 1999 è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nell’ art. 36 6° comma del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 e poi più volte ulteriormente dall’art. 38, 8° co., legge 27.12.2002, n. 289 e dall’art. 4, 25° co., della legge 24.12.2003, n. 350 sino a prevederne l’applicazione dal 1° gennaio 2004.
11. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto l’art. 38 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che ” Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’I gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore”.
12. Nel richiamato arresto si è in proposito chiarito che l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, è stato quello di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. Naturalmente la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla legge n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio.
13. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. In conclusione, la nuova disposizione si pone in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’ applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.
14. Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010.
15. Dunque, l’INPS, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non è incorso in decadenza in applicazione dell’art. 38, 12° co., d. I. n. 78 cit., in quanto tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione dell’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva con verbale notificato nel 2006 ed iscritta a ruolo nell’anno 2008.
16. La natura processuale della decadenza, inoltre, priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall’istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto dell’art. 30, 10 comma, d. I. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali INPS.
17. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione perché, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare anche le spese anche di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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