CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20518
Premi INAIL – Omesso pagamento – Intimazioni – Conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale – Esclusione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 13.6.2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da D.L.E.S. soc. coop. a r.l. in liquidazione avverso due intimazioni di pagamento notificatele il 28.3.2013 e relative a due cartelle esattoriali per omesso pagamento dì premi dovuti all’INAIL e precedentemente notificatele a mezzo deposito nella casa comunale per irreperibilità del destinatario;
che avverso tale pronuncia D.L.E.S. soc. coop. a r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;
che l’INAIL e la società concessionaria dei servizi di riscossione hanno resistito con distinti controricorsi, la seconda eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché l’atto notificato, così come la relata di notificazione, sarebbe costituito “da un file in formato pdf ottenuto mediante la scansione dì immagini e non un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale” (così pag. 4 del controricorso di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.);
Considerato in diritto
che l’eccezione di inammissibilità è infondata, atteso che, non essendo stato il processo civile telematico allora esteso al giudizio dì cassazione, il ricorso per cassazione poteva essere depositato nella cancelleria della Corte esclusivamente in modalità analogica (cartacea), sebbene ciò non escludesse che il ricorrente potesse notificare il ricorso con modalità telematiche (Cass. n. 30918 del 2017 e succ. conf.), previa conseguente scansione in immagini del ricorso stesso (Cass. n. 19434 del 2019);
che, ciò posto, la ricorrente, con il primo motivo, denuncia falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto, come già il primo giudice, che l’opposizione alle intimazioni di pagamento dovesse reputarsi tardiva, ancorché nella specie fosse stata eccepita l’inesistenza della notifica delle cartelle che ne costituivano presupposto;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 134 e 421 c.p.c., dell’art. 111 Cost., ed altresì omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta di produzione documentale concernente la visura camerale storica necessaria a dimostrare l’ubicazione della propria sede legale e la conseguente impossibilità di ricorrere alla procedura di notificazione di cui all’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, che presuppone l’avvenuto trasferimento in luogo sconosciuto;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare e comunque errato nell’interpretare le risultanze documentali attestanti la propria sede in Roma;
che, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di appello relativo alla decadenza dall’iscrizione a ruolo;
che, con il quinto motivo, la ricorrente lamenta errata applicazione delle norme di diritto sulla prescrizione per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle comportasse l’applicazione del termine decennale di prescrizione ai premi che ne formavano oggetto;
che il primo motivo è inammissibile per intervenuto giudicato interno, dal momento che, avendo il primo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza dell’odierna ricorrente concernente l’invalidità delle intimazioni di pagamento per omessa (rectius, inesistente) notifica delle cartelle presupposte, tale statuizione andava impugnata non già con l’appello, bensì con il ricorso straordinario per cassazione (così da ult. Cass. n. 6344 del 2022);
che del pari inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, pretendendo di revocare in dubbio, in fattispecie di doppia conforme di merito, l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’avvenuto trasferimento dell’odierna ricorrente dalla sede legale in Roma, per come attestato dalle retate di notifica dell’ufficiale giudiziario, e ostando a tal fine la preclusione di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c.;
che parimenti inammissibile è il quarto motivo, essendosi chiarito che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo il motivo di gravame non un “fatto” principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, la mancata pronuncia sulla quale comporta nullità della sentenza da far valere mediante censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 6835 e 23930 del 2017, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17931 del 2013);
che il quinto motivo è invece fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque dì riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l’art. 3, l. n. 335/1995, per i contributi e í premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 31352 del 2018 e 32260 del 2021);
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q. M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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