CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20536 – Nell’ambito della disciplina contenuta nel codice della navigazione, la qualificazione di un rapporto come a tempo indeterminato significhi semplicemente che non vi è predeterminazione del momento della sua risoluzione e che la sua durata coincida con quella della convenzione di imbarco, e che, in conseguenza, il rapporto di lavoro si risolva all’atto dello sbarco del marittimo; d’altra parte, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall’art. 343 cod. nav. non sono compatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970