CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20610

Tributi – IRPEF – Restituzione di somme indebitamente percepite in esecuzione di provvedimento giudiziale – Ritenute alla fonte subite in sede di pagamento – Diritto al rimborso – Istanza del percipiente – Legittimità

Ritenuto che

l’Agenzia propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso presentato dall’odierna controricorrente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso della somma di € 33.867,03;

– tale importo trova origine nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma con cui l’Inps era stato condannato al pagamento in favore dell’odierna controricorrente della complessiva somma di € 149.326,87, di cui 115.549,00 le erano state corrisposte, mentre il residuo, era stato versato dall’Inps all’erario a titolo di ritenuta alla fonte; la sentenza veniva integralmente riformata in appello, così l’Inps aveva chiesto all’odierna controricorrente la restituzione dell’intera cifra; la controricorrente, pertanto, aveva presentato l’istanza di rimborso in oggetto, al fine di non dovere corrispondere somme superiori a quelle ricevute;

– la CTR ha fondato il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate esponendo che: il debitore principale è il percettore del reddito imponibile, al quale spetta il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso dal sostituto e, dunque, di impugnare innanzi al giudice tributario l’eventuale rifiuto, come si desume dalla lettura degli artt. 64 e 23 e ss. del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; posto che è pacifica l’avvenuta percezione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle somme di cui la contribuente chiede la restituzione e che sono venuti meno i presupposti del relativo pagamento, va riconosciuto il diritto di quest’ultima alla restituzione di quanto versato;

irrilevante è la prova circa l’avvenuta integrale restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado; vi è prova in ogni caso che l’Inps sta procedendo ad effettuare trattenute mensili sulla pensione fino alla concorrenza dell’intero importo versato, comprensivo delle ritenute;

– la controricorrente si costituisce con memoria chiedendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese per lite temeraria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 37 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 2697 c.c. Deduce come sia pacifico che l’odierna controricorrente non abbia versato l’imposta di registro liquidata sulla sentenza a lei favorevole e, pertanto, l’erroneità della sentenza impugnata; nel caso in esame il diritto al rimborso è sorto solo nei confronti dell’Inps, unico soggetto che ha pagato l’imposta di registro, mentre per la contribuente il diritto alla restituzione potrebbe sorgere solo laddove fornisse la prova di avere rimborsato l’imposta a chi l’aveva effettivamente versata.

2. Il motivo è infondato.

Con esso risulta censurata la sentenza impugnata per violazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1987, riguardante l’imposta di registro, questione che non è stata mai oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio.

Dalla sentenza in esame e da quanto riportato dei precedenti atti del giudizio nel controricorso, infatti, emerge che l’oggetto del contendere è stato il rimborso o meno delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, accertati come dovuti in primo grado, e poi retrocessi a seguito dell’integrale riforma della sentenza.

La sentenza della CTP, riportata in controricorso fa riferimento in più punti alla somma versata pari a € 33.867,03 dall’Inps all’Erario quale sostituto d’imposta, mai entrata nel patrimonio della contribuente.

Non risulta, peraltro, neanche, una specifica deduzione in tema di violazione delle norme in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari innanzi al giudice d’appello.

3. A prescindere da alcuni profili di inammissibilità del motivo proposto, si ritiene che nel caso di specie debba trovare applicazione il consolidato principio di legittimità secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo, nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (Cass. Sez. L, n. 19735/2018, Rv. 650039 – 01).

Costituisce, inoltre, principio condiviso da questo Collegio, quello secondo cui, in tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cosiddetto sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito.

Non vi sono, pertanto, ragioni per discostarsi dal principio consolidato per cui il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. n. 990 del 2019, Cass. n. 13530 del 2019, Rv. 653960 – 02).

4. L’art. 38 del d.p.r. sopra citato prevede la possibilità per il soggetto che ha effettuato il versamento diretto di richiedere il rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi in caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Esso prevede la possibilità che l’istanza possa essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Su questo si è discusso in primo grado e la CTP ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’agenzia delle entrate. Il relativo capo della sentenza di primo grado non è stato impugnato con conseguente formazione di un giudicato interno sulla questione della tempestività dell’istanza di rimborso.

5. Da quanto esposto consegue anche il rigetto del profilo relativo alla violazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio. La contribuente ha chiesto il rimborso delle ritenute subite per un versamento il cui obbligo è risultato inesistente. L’unica prova, dunque, a suo carico e pacificamente assolta, era relativa all’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute (Cass. Sez. 6 – 3, n. 14428/2021, Rv. 661566 – 01).

6. Va altresì respinta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., erroneamente qualificata come ricorso incidentale, con cui è stata chiesta la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Non si ravvisano, infatti, nel caso di specie in capo all’Agenzia delle Entrate gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (tra le tante Cass., Sez. 6 – 2, n. 20018/2020, Rv. 659226 – 01). Sotto un diverso profilo la controricorrente non ha fornito, la prova dell’an e del quantum dei danni, dimostrando la esistenza e l’entità del pregiudizio correlato al processo (Cass. Sez. 1, n. 3274 del 29/05/1984 (Rv. 435311 – 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; rigetta la domanda della controricorrente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.; condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare in favore della controricorrente € 5000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché rimborsi forfettari e accessori di legge.