CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15965
Riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento – Perdurante inadempimento dell’Inps – Complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza – Risarcimento del danno natura non patrimoniale – Lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività – Pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza – lnerzia dell’ente gestore non assurge a intollerabile lesione della dignità umana – Mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.P., diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento;
2. l’originaria ricorrente aveva esposto di essere stato costretto ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione;
3. a fondamento della decisione i giudici d’appello rilevavano che, secondo consolidati principi affermati da questa Corte (per tutte Cass. nr. 26972 del 2008), il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari;
4. avverso la sentenza ha proposto ricorso ¡1 ricorrente indicato in epigrafe, nella qualità di erede, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
5. l’INPS ha resistito con controricorso;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inottemperanza al giudicato da parte dell’Inps, osservando che la Corte territoriale aveva ridotto la questione posta alla sua attenzione a una mera richiesta di risarcimento per ritardo, senza considerare che il presupposto del danno traeva origine dalla circostanza che l’Istituto non aveva ottemperato a una sentenza passata in giudicato ed era rimasto immotivatamente inerte al comando dell’Autorità giudiziaria, così vanificando il diritto di rango costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod.civ. (art. 360 c. 1 nr. 3 cod.proc.civ.), osservando che la Corte di appello sminuisce esageratamente la lesione evocata in giudizio fino a ridurla al rango di un mero disagio, laddove quella che consegue all’inottemperanza del giudicato è lesione intollerabile di un diritto costituzionalmente qualificato, garantito dall’art. 2 della Costituzione, correlato all’effettività della tutela giurisdizionale;
3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto storico dell’inottemperanza al giudicato protrattasi per il periodo indicato in ricorso, quale fonte generativa della lesione di rango costituzionale produttiva del danno non patrimoniale invocato (art. 360 c. 1 nr. 5 cod.proc.civ.);
4. i tre motivi, intimamente connessi, si prestano a una trattazione unitaria;
5. le questioni oggetto del presente giudizio sono state già decise con pronuncia di questa Corte nr. 29206 del 2019, le cui argomentazioni si ritiene di confermare integralmente in questa sede;
6. in primo luogo è da rilevare, ad escludere ogni rilevanza della prima e dell’ultima censura, che dalla sentenza si evince con chiarezza che la Corte d’Appello ha ben considerato che l’originaria ricorrente aveva fondato la domanda sull’inadempimento al giudicato quale fatto causativo della lesione non patrimoniale, prendendo in considerazione il fatto storico della protratta inottemperanza, come è dimostrato dalla circostanza che, nel negare che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale, la stessa Corte ha evidenziato che «l’oggetto del giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente riconosciuta e in godimento»;
7. in ordine, poi, alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod.civ., oggetto della seconda censura, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U. n. 26972 del TI 1/11/2008 ;
8. in base alla ricostruzione offerta da questa Corte, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale;
9. questa Corte di legittimità nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;
10. la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti parametri, dal momento che, per un verso, ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetto sprovvisto di redditi previdenziali, sicché non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, ha posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo;
11. non vale a smentire il ragionamento della Corte il richiamo contenuto in ricorso alla lesione del principio dell’effettività della tutela giudiziale, interesse che, in mancanza di allegazione di specifiche ricadute sulla dignità umana, esula dalla sfera strettamente attinente agli interessi della persona ed è presidiato dalle garanzie pubblicistiche attinenti ai mezzi posti a disposizione dal giudizio di esecuzione, da espletarsi sotto il controllo dell’amministrazione della giustizia;
12. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;
13. le spese seguono la soccombenza;
14. non è invocabile nella fattispecie l’art. 152 disp. att. cod.proc.civ. che, nel testo vigente per effetto della modifica di cui al di. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr.316 del 2003, prevede, a date condizioni, l’esonero della parte soccombente dall’onere delle spese processuali in relazione ai giudizi «promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali»; il presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per ritardo nella riliquidazione pensionistica, è estraneo all’ambito di applicazione della citata
disposizione e resta pertanto assoggettato alle regole generali dettate dagli artt. 91 e ss. cod.proc.civ.;
15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.