CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15985
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Liquidazione delle spese di lite documentate
Ritenuto che
F.Z. impugna per cassazione con un unico motivo la sentenza nr 18267/2018 della CTP di Roma con cui, nell’ambito della procedura promossa ex art. 70 del Dlvo 1992 nr 546 per l’ottemperanza del giudicato nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla liquidazione delle spese documentate.
Nessuno si è costituito per l’Agenzia delle Entrate.
Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2 D.M. 55/2014 e dell’art. 70 dlvo 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 c.p.c..
Sostiene in particolare che alla luce dell’art. 2 del D.M. 55/2014, nonché dell’art. 91 c.p.c. le spese vive e documentate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali prevista dal D.M. 55/2014 essendo quest’ultima voce una parte del compenso dovuto al procuratore.
Il motivo è fondato.
L’art. 91 c.p.c.prevede che il giudice che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle stesse a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L’art. 2 del D.M. 55/2014 vigente ratione temporis stabiliva che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,all’avvocato è dovuta-in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale-una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
Ciò premesso va osservato che le spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l’esborso e l’ammontare.
Diverso è il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 30/05/2018, n. 13693, ed ivi ulteriori richiami; da ultimo, Cass. 04/04/2019, n. 9385).
Come si evince dalla relazione illustrativa al Decreto Ministeriale esaminato, “la previsione di tale rimborso mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili”.
Esse attengono a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio (come stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).
Da quanto sopra consegue che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra illustrati ritenendo a torto che le spese vive fossero incluse nel rimborso forfettario riconosciuto al professionista nella misura fissata dal Decreto Ministeriale.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTP di Roma , in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese di questa fase al fine di verificare il riscontro documentale delle spese vive richieste dal difensore .
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla CTP di Roma, la quale, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese di questa fase.
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