CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21428 – La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere sottoposta al sindacato di legittimità (escluso comunque un riesame delle risultanze istruttorie) sotto due distinti profili: qualora il giudice di merito, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta la valutazione di quelle risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; quando il giudice del merito, in contrasto con i principi della disponibilità delle parti sulle prove e del contraddittorio, ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori oppure la sua scienza personale