CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21540
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Erronea dichiarazione della contumacia di una parte – Pregiudizio del diritto di difesa dell’appellata – Nullità della sentenza
Rilevato che
C.I.C.I. S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 435/47/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale (annualità 2007) in relazione ad atto di compravendita di terreno edificabile, sulla base della revoca dei benefici concessi ai sensi della L. n. 388/2000, richiesti dall’acquirente;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione
Considerato che
1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia in appello e per omessa <<esposizione e valutazione delle difese della contribuente>>;
1.2. con il secondo motivo parimenti si censura la sentenza denunciando, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per <<omessa pronunzia in ordine alle domande ed eccezioni formulate dalla contribuente>> a causa della dedotta erronea dichiarazione di contumacia in appello;
1.3. con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo della controversia, che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., circa la corretta applicazione del regime fiscale agevolato al trasferimento immobiliare e la carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione, quali difese accolte in primo grado e riproposte dall’appellata in sede di costituzione del giudizio di secondo grado;
1.4. con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 57, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992 e si denuncia che la CTR avrebbe violato il divieto di ius novorum ivi prescritto, avendo omesso di rilevare l’inammissibilità delle censure formulate in appello da II ‘Ufficio, rimasto contumace in primo grado, laddove <<nel ritenere non applicabile all’atto di compravendita il beneficio fiscale previsto dalla relativa normativa, l’Agenzia delle Entrate …(avrebbe)… esteso il terreno di indagine ad altri trattamenti fiscali, dissertando in ordine ai diversi regimi agevolativi e ai piani urbanistici>>, questioni che esulerebbero da quelle dedotte in primo grado;
2.1. le censure, in quanto strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente;
2.2. come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 5408/2020, 3704/2012, 9649/2006, 16034/2002; SU n. 2881/2002) l’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva;
2.3. l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina, quindi, un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, né incida sulla decisione (cfr. SU n. 2881/2002 cit.), dovendo, invero, la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cass. SU n. 2881/2002, Cass. nn. 23519/2015, 9877/2006, 2593/2006, 13838/2001, 912/1995);
2.4. nel caso in esame, dall’esame degli atti e della sentenza impugnata emerge con evidenza l’errore in cui è incorsa la CTR nel dichiarare la contumacia della parte appellata, regolarmente costituitasi nel giudizio;
2.5. laddove non risulta, inoltre, essere stata in alcun modo presa in esame l’argomentazione difensiva relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnazione, a fronte dell’integrale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, sussiste indubbiamente un pregiudizio del diritto di difesa dell’appellata, idoneo ad incidere sul contenuto della decisione;
2.6. diversamente deve ritenersi quando alle deduzioni circa l’illegittimità della revoca dell’agevolazione fiscale, atteso che il contenuto, assertivo, della deduzione difensiva in tesi pretermessa, come illustrata dalla ricorrente, non risulta, in concreto, idoneo ad invalidare la ricostruzione fattuale o a porre discussione l’esegesi fatta propria dal giudicante;
2.7. la CTR, al riguardo, ha infatti accolto l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la contribuente avesse erroneamente indicato, nel ricorso introduttivo, che l’Amministrazione aveva revocato i benefici fiscali, alla stessa asseritamente spettanti in forza della legge n. 388/2000, richiesti nell’atto di compravendita, mentre, dall’esame del rogito notarile, risultava che erano state richieste le agevolazioni previste dall’art. 5 della L. n. 168/1982, che prevede che nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e segg. della legge 457/1978, al trasferimento di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa;
2.8. aderendo alle doglianze dell’Ufficio la CTR aveva quindi affermato che non sussistessero i presupposti per la concessione dei suddetti benefici, atteso che il terreno oggetto di trasferimento non risultava situato in un’area soggetta a piano di recupero ai sensi degli artt. 27 e segg. della legge 457/1978, ma si <<ricava(va)… soltanto che l’immobile ricadeva nell’ambito di un piano particolareggiato, circostanza che … non rileva(va)… ai fini del beneficio fiscale>>;
2.9. al riguardo la ricorrente si è limitata a lamentare che la CTR avrebbe preso in esame nuove domande ed eccezioni formulate solo in grado di appello dall’Ufficio, estendendo <<il terreno di indagine ad altri trattamenti fiscali, dissertando in ordine ai diversi regimi agevolativi e ai piani urbanistici che esula(vano)… dalle questioni dedotte nel giudizio di primo grado>>;
2.10. è d’uopo tuttavia rilevare che la natura di misura eccezionale delle agevolazioni fiscali per il contribuente comporta che su quest’ultimo gravi l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti, e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti presupposti costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (cfr. Cass. n. 21197/2014 in materia di diniego al rimborso di tributo);
2.11. ne consegue l’inconferenza delle deduzioni difensive asseritamente pretermesse dalla CTR circa l’applicabilità del richiesto beneficio fiscale;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo, secondo e terzo motivo limitatamente alla censura relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, respinto il quarto motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso limitatamente alla censura relativa alla carenza di motivazione dell’atto impugnato, respinto il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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