CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9988
Tributi – IRPEF – Reddito da partecipazione – disciplina delle “società di comodo” – Onere di prova
Rilevato
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Sicilia, di accoglimento parziale dell’appello della contribuente G.C., quale socia della s.a.s. “F.E. DI G.E. & C.”, avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso accertamento IRPEF 2011;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel riconoscere la presenza di situazioni oggettive di carattere straordinario, tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi, di cui al comma 4 bis dell’art. 30 della citata legge n. 724 del 1994, in tal modo escludendo che, nella specie, ci si trovasse in presenza di una società di comodo; la CTR non aveva invero tenuto conto che la società contribuente, oltre che svolgere attività di coltivazione in serra di piante, svolgeva altresì attività di produzione e commercializzazione di energia elettrica, in ordine alla quale non erano state documentate oggettive situazioni di carattere straordinario, ostative alla produzione di ricavi; e tale attività di produzione di energia da fonti rinnovabili non poteva essere ritenuta nella specie subordinata alle esigenze agricole, ma era, al contrario, da ritenere predominante, si da non potere andare esente da imposizione fiscale; e, con riferimento a tale ultima attività, la sentenza impugnata aveva omesso di accertare la sussistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario ostative alla produzione di ricavi;
che l’intimata non si è costituita;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza di elementi oggettivi, tali da impedire alla società ricorrente di produrre un reddito minimo, con conseguente non applicabilità dei suoi confronti per l’anno di riferimento (2011) della disciplina prevista nell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 per le c.d. “società di comodo”, ha fatto unicamente riferimento all’attività di produzione di serre da adibire a coltivazione, ma non ha tenuto in alcun conto che la società anzidetta svolgeva anche attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili; ed era onere della società contribuente provare innanzitutto l’incidenza di tale produzione di energia elettrica nella produzione totale del reddito, nonché l’eventuale sussistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario, riferibili anche a tale ultima attività produttiva di energia elettrica, tali da dimostrare l’impossibilità di conseguire il reddito presunto, secondo il meccanismo di determinazione, di cui al citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, per evitare la sua inclusione nel novero delle c.d. “società di comodo” (cfr., in termini, Cass. n. 16204 del 2018);
che pertanto il ricorso in esame va accolto e gli atti rimessi alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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