CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14729
Tributi – IVA – Rimborso credito d’imposta – Sospensione in presenza di carichi pendenti – Giudizi favorevoli al contribuente – Annullamento sospensione – Ricorso in cassazione dell’ufficio – Definizione controversie pendenti – Declaratoria di cessazione della materia del contendere – Compensazione delle spese
Fatti di causa
Con sentenza n. 78/2/2014 la Commissione tributaria regionale di Bolzano ha esposto in punto di fatto che la R.E.S. spa ha presentato istanza di rimborso del credito IVA maturato al 31.12.2007.
L’Agenzia delle Entrate, in ragione di alcune pendenze fiscali riscontrate a carico della società (IRES 2006, Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale 2007 e 2008), ha invitato la stessa a definire i carichi pendenti o presentare fideiussione, pena la sospensione del rimborso.
Avverso la richiesta di definizione dei carichi pendenti e la prestazione della fideiussione, nonché il provvedimento di sospensione, la contribuente ha presentato ricorso per violazione dell’art. 38-bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.
La Commissione tributaria provinciale di Bolzano ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, lo ha accolto limitando la sospensione agli importi eventualmente dovuti per le sanzioni in ragione degli esiti favorevoli al contribuente dei giudizi intrapresi avverso gli avvisi di accertamento che avevano giustificato la sospensione del rimborso (ad eccezione del contenzioso relativo al 2008, ancora in essere).
La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed accolto quello incidentale della contribuente avverso la decisione di concessione della sospensione dei rimborsi nei limiti delle sanzioni.
Rigettata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi stante la non tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, nel merito la Commissione ha ritenuto limitata la possibilità di sospendere i rimborsi IVA ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 al solo caso di pendenza di procedimento penale.
In relazione all’appello incidentale i giudici di merito hanno rilevato che con sentenza della CTR di Milano era stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al procedimento relativo all’anno 2008.
Conseguentemente hanno accolto l’impugnazione incidentale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito anche alcuni profili di inammissibilità del ricorso.
Con istanza del 19.10.2020 la controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Analoga istanza è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate in data 28.10.2020.
Ragioni della decisione
Deve essere accolta la concorde richiesta delle parti di cessazione della materia del contendere.
Entrambe, con le separate istanze depositate il 19 ed il 28.10.2020 hanno evidenziato che i contenziosi aventi ad oggetto le pendenze fiscali in dipendenza delle quali erano stati adottati i provvedimenti di sospensione del rimborso IVA sono stati definiti.
Conseguentemente l’Amministrazione ha provveduto a revocare i provvedimenti impugnati ed a liquidare il rimborso IVA per l’importo di € 2.332.124,00, oltre interessi.
Agli atti sono stati prodotti provvedimento di liquidazione ed attestazione del bonifico ricevuto dalla controricorrente.
Ne consegue che la lite fiscale deve intendersi definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Stante la natura della decisione e la complessità delle questioni originariamente sottoposte all’esame delle parti e della Corte, le spese processuali possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese tra le parti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14729 - Declaratoria di cessazione della materia del contendere per revoca dei provvedimenti impugnati
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4642 depositata il 21 febbraio 2024 - La parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto,…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 3225 depositata il 30 novembre 2022 - Quando l’annullamento in autotutela non si realizza come adempimento spontaneo, ma segue alla proposizione del ricorso in…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024 - La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24530 - In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 maggio 2022, n. 14846 - L’intervenire tra di esse di accordo conciliativo consentono la declaratoria di cessazione della materia del contendere
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…