CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14808
Edilizia – Omesso versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi – Cartelle di pagamento – Sospensione concordata del lavoro – Omessa comunicazione – Illecito amministrativo
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha accolto l’opposizione proposta da R.R. avverso le cartelle per il pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi richiesti dall’Inps e dall’Inail commisurati dagli istituti alla retribuzione virtuale, di cui all’art. 29 d.l. n. 244/1995 conv in L. 341/1995, prevista dal CCNL.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il minimale contributivo andava commisurato alle giornate effettivamente lavorate e che nella specie vi era stata una sospensione concordata del lavoro e, dunque, era stata corrisposta una minore retribuzione cui andava commisurata la contribuzione.
Ha rilevato, inoltre, che l’omessa comunicazione all’Inps della sospensione concordata avrebbe potuto integrare un illecito amministrativo, ma non avrebbe potuto determinare l’insorgenza di un’obbligazione contributiva.
2. Avverso la sentenza ricorrono l’Inps e l’Inail deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria. L’impresa intimata ha resistito con controricorso. L’Inps e l’Inail hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. L’Inps denuncia violazione dell’art. 29 DL 244/1995 conv in L. n. 341/1995; dell’art. 1, co 1, DL 338/1989 con in L. 389/1989; dell’art. 3, co 5 e 6, L. n. 448/1998 e dell’art. 44 L. n. 448/2001.
Osserva che il datore di lavoro deve commisurare la contribuzione alla retribuzione calcolata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro stabilito dal CCNL che, nella specie, era di 40 ore.
Deduce che il datore di lavoro aveva versato una contribuzione inferiore a quella virtuale e che la causale di tale riduzione non era ricompresa tra quelle che giustificavano I’ esenzione dall’applicazione della norma sul minimale contributivo in edilizia ,da ritenersi tassative, tra le quali la sospensione dell’attività senza l’intervento della CIG, purché preventivamente comunicate agli enti previdenziali in modo da consentire gli opportuni controlli.
Osserva che, qualora vi sia un’ipotesi di sospensione pattizia, la stessa può incidere solo sulla retribuzione e non sulla contribuzione che non è diritto disponibile.
4. Con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione dell’art 1 d.l. n. 338/1989, conv. in L. 389/1989, e dell’art. 29, d.l. n. 244/1995, conv. in l. n. 341/1995. Osserva che la questione controversa riguardava l’errata interpretazione, accolta dalla Corte territoriale, dell’art. 1 della L. n. 389/1989 con riferimento al minimale contributivo ed alle ipotesi di sospensione temporanea concordata del rapporto di lavoro, neppure comunicata preventivamente agli enti previdenziali. Osserva che l’eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratori, pur potendo essere legittimo sotto il profilo del rapporto di lavoro, non lo era, se non nei casi tassativamente previsti, nei confronti degli enti previdenziali.
5.1 motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati.
6. Devono essere confermati i principi affermati da questa Corte, consolidatisi dopo l’arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis da ultimo Cass. N. 15120/2019, n. 16859/2020, n. 21479/2020).
7. Si è affermato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, ben potendo l’obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Tale principio opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere I’ orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
E’ evidente, infatti, che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Anche con riferimento all’orario vale il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze“.
8. Nel settore dell’edilizia, l’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo – inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta da questa Corte di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass. n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del 18/2/2019).
9. La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l’obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev’essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.
10. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) (cfr tra le tante, Cass. N. 15120/2019, n. 16859/2020).
11. Va , altresì, precisato (cfr Cass. sent. n 5233/2007, n. 15120/2019) che il minimale contributivo di cui all’art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna retribuzione corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi tipiche di cui all’art. 29, cit. (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal d.m. 16.12.1996), sia che ricorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione “necessitata” ascrivibili all’interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato questa Corte, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all’intervento della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.
12. Ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un’impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell’art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo, nel senso sopra individuato.
13. Nella fattispecie la Corte territoriale non si è attenuta a detti principi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio, che si atterrà ai principi sopra fissati.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
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