CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14877
Tributi – IRPEF – Plusvalenza – Cessione d’azienda – Determinazione valore – Valore concordato dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro – Illegittimità
Rilevato che
Con sentenza n. 29/17/12 pubblicata l’8 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto dalla società “I.C. s.r.l.” avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 76/06/2009 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l’avviso di accertamento n. R4H030400282 emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti a titolo di IRPEG ed IVA per l’anno 2003 in conseguenza di plusvalenza determinata dalla cessione d’azienda per la quale l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato da € 229.041,00 ad € 285.641,00 sulla base del valore di € 386.000,00 concordato da parte acquirente con l’Ufficio ai fini dell’imposta di registro;
che la Commissione tributaria regionale ha motivato tale sentenza considerando la diversa funzione ed il diverso presupposto dei due tributi, riguardando l’imposta di registro il valore di mercato del bene trasferito, mentre per le imposte dirette rileva la plusvalenza costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione convenuto dalle parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale ed il costo originale;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che la società “I C. s.r.l.” è rimasta intimata;
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 58 e 86 del d.P.R. n. 917 del 1986, e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce la legittimità dell’accertamento in quanto il valore accertato o concordato ai fini dell’imposta di registro costituisce elemento di presunzione grave e preciso a fronte del quale è onere del contribuente dimostrare che il prezzo concretamente percepito con la vendita del bene è stato inferiore;
che il ricorso è infondato. Infatti, seppure questa Corte ha costantemente affermato come nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di beni a titolo oneroso, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato col valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore (così Cass. n. 4057/2007, poi ribadita in Cass. n. 21020/2009, Cass. n. 18705/2010), non di meno, successivamente è intervenuta una norma di interpretazione , autentica;
che, più precisamente, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo;
che il riferimento contenuto in detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo) (Cfr. Cass. n. 19227/2017, Cass. n. 12265/2017, Cass. 27614/18);
che di questo principio ha fatto buon governo la sentenza impugnata;
che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;
che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12851 - Deve escludersi che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2020, n. 10978 - E' da escludere che l'Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15616 - E' da escludersi che l'Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8333 - Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6816 - Nell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27296 - A seguito dell'interpretazione autentica a cura dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 nell'accertamento delle imposte sui redditi è da escludere che l'Amministrazione finanziaria…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…