CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14880
Tributi – IRPEF – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – art. 9, co. 17, Legge n. 289 del 2002 – Diritto al rimborso di ritenute su redditi di lavoro dipendente – Legittimità
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di R.S. avverso la sentenza n.1460/18/2016, depositata il 14.4.2016, con la quale la C.T.R. della Sicilia, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso della quota pari al 90% delle ritenute alla fonte Irpef versate per gli anni 1990, 1991 e 1992: rimborso richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, per essere il contribuente residente in Sortino, uno dei comuni colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990.
Richiamando l’orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità, la Commissione regionale ha ritenuto che, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata, la norma invocata desse diritto ai contribuenti che avevano già pagato interamente l’imposta alla data di entrata in vigore della disposizione di favore, in ottica restitutoria, il rimborso del 90% di quanto già versato. Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e dell’art. 1, comma 665, della legge 23/12/2014, n. 190 nonché 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
Lamenta che la CTR aveva fatto malgoverno delle norme in epigrafe trascurando che il soggetto ricorrente è un lavoratore dipendente e dunque, in quanto tale, non legittimato ad ottenere il rimborso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 289/2002; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3, co. 1, legge 212/2000; art. 3, co. 3, d.lgs 472/1997; art. 2033 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Contesta l’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, anche ai contribuenti che, all’entrata in vigore di tale disposizione di favore, avevano integralmente versato le imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992.
3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse non sono fondate.
3.1.Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo cui — al di là dello specifico tenore del dato letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la propria posizione … la definizione si perfeziona versando, entro il …, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento …”) — la disciplina prevista dall’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990 che ha investito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva:
in favore di chi non ha effettuato pagamenti (e in ottica, per così dire, “condonistica”), mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò in quanto deve riconoscersi alla disposizione indicata carattere di ius superveniens tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (cfr. Cass. 12/06/2012, n. 9577 e, in riferimento ad analoghi benefici, Cass. 01/10/2007, n. 20641 nonché, per la materia contributiva, Cass. 09/03/2012, n. 3832; Cass. 10/05/2010, n. 11247; Cass. 07/05/2010, n. 11133).
Il riferimento, da parte dalla difesa erariale, alle pronunce della Corte costituzionale che hanno escluso possa ravvisarsi disparità di trattamento nelle disposizioni condonistiche ivi considerate a svantaggio dei contribuenti che avessero adempiuto alle obbligazioni fiscali o previdenziali a loro carico, avendo ritenuto “coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l’incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta)”, non coglie nel segno, trattandosi di fattispecie diverse e non assimilabili a quella in esame.
Per questa, infatti, vale piuttosto quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 2000 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 10, legge n. 448 del 1998, che, in materia di applicazione retroattiva della doppia agevolazione godibile per l’acquisto della prima casa ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, e della legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modif. dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, escludeva il diritto al rimborso per i soggetti che avevano definito il rapporto tributario alla data di entrata in vigore della predetta legge). In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha differenziato la disciplina del condono (che essendo caratterizzata dalla “incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati” e non escludendo la causa debendi dei pagamenti anteriormente effettuati, non interferisce con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.) dalle altre disposizioni di favore — nel cui ambito si ascrivono quelle in esame — che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che non rispondono “ad esigenze della finanza pubblica”, ma piuttosto mirano a “realizzare un’uniformità di regolamentazione” di una disciplina sostanziale oppure a prevedere misure di sostegno in favore di soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è l’ipotesi che viene qui in rilievo.
Si è dunque tenuto conto del fatto che la disposizione in esame risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto a quella che informa gli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto volta ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. nn. 12083/2012, 10242/2013, 6686/2015), logica rispetto alla quale ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell’obbligazione tributaria o contributiva comporterebbe una irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza (Cass. n. 11247/2010).
Varrà anche rammentare che tale interpretazione trova chiara conferma nella previsione di cui all’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015) a tenore della quale “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 …”. In tal modo è stata recepita in sede legislativa la possibilità per i contribuenti di accedere alla sanatoria mediante istanza di rimborso, come elaborata dalla giurisprudenza, con esclusione dei soli soggetti che svolgono attività di impresa: condizione ostativa che non ricorre nel caso in esame.
3.2.Né può dubitarsi della legittimazione attiva (recte, titolarità) in capo al contribuente lavoratore dipendente, sostituito d’imposta, del vantato diritto al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni in questione.
Questa Corte ha affermato non rinvenirsi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dall’art. 38 d.RR. 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito) (v. Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in €2.500,00, oltre al rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
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